In caso di reato penale tributario opera automaticamente il c.d. raddoppio del termine di decadenza per l’accertamento di cui all’art. 43, comma terzo, del DPR n. 600 del 1973. Nel caso di specie, si trattava del reato di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 74 del 2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici). In proposito, era stata sottratta a tassazione una plusvalenza derivante da cessione di terreni realizzata da una società di capitali ed imputabile ai fini fiscali alla società controllante di quest’ultima. Il comportamento fraudolento era stato realizzato con una serie di cessioni di partecipazioni societarie avvenute in tempi molto ristretti e prive di valide ragioni economiche, poste in essere al fine di sottrarre materia imponibile alla tassazione secondo le regole ordinarie.

Sentenza n. 21/3/12 del 6 febbraio 2012
Commissione tributaria provinciale Como, sezione III – Pres. Spera Damiano – Rel. Amore Giorgio
Accertamento – Plusvalenza da cessione di immobili – Società soggetta a controllo – Cessione della partecipazione – Assenza di valide ragioni economiche

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