In caso di ravvedimento operoso per omesso versamento di un tributo come vanno calcolati gli interessi dovuti negli anni bisestili?

Anche negli anni bisestili, gli interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso per omesso versamento di un tributo vanno calcolati indicando al numeratore del rapporto 365, cioè il numero di giorni che compone l’anno civile. Infatti, l’articolo 1187 del codice civile, relativo al computo del termine nell’adempimento delle obbligazioni, dispone che “il termine fissato per l’adempimento delle obbligazioni è computato secondo le disposizioni dell’articolo 2963”. Ai sensi del richiamato articolo 2963, comma 4, del codice civile, “La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale. Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l’ultimo giorno dello stesso mese”. Ciò significa che, se il periodo viene espresso in anni, mesi o giorni, esso è compiuto allo scadere dell’anno, del mese, del giorno senza tener conto se il mese sia di 28 o 31 giorni o se l’anno sia bisestile (in tal senso si è più volte espressa la Suprema corte, sentenze n. 8850/2003, n. 3773/2001, n. 200/2001, n. 9068/2000).
Ai fini del calcolo degli interessi moratori dovuti per ritardo nel versamento del tributo o della differenza, si applica la formula dell’interesse semplice al capitale (pari all’importo del tributo), per i giorni del calendario civile che decorrono dalla scadenza del termine previsto per l’adempimento al giorno in cui si effettua il versamento, secondo la seguente formula: I = C x R x N/365, dove C è il capitale (nel caso di specie, l’imposta da versare), R è il saggio d’interesse legale, N è il numero di giorni di ritardo e 365 è il numero di giorni di cui è composto l’anno civile. Come si è detto in premessa, è necessario che al denominatore sia sempre indicato il numero di giorni che compone l’anno civile (365), anche quando l’anno nel corso del quale gli interessi sono maturati sia composto di 366 giorni (anno bisestile). Diversamente, si creerebbe un diverso trattamento a seconda che il contribuente si ravveda o meno nel corso di un anno bisestile, in quanto, in tale ultimo caso, a parità di giorni di ritardo, l’ammontare degli interessi moratori dovuti risulterebbe inferiore (cfr risoluzione n. 296/2008).


Fonte: Agenzia Entrate

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