L’articolo 17-bis del Dlgs n 546/1992 ha introdotto in Italia il reclamo e la mediazione che il contribuente deve utilizzare in via preliminare prima di presentare ricorso al giudice tributario, a pena di inammissibilità del ricorso stesso.

Anche in diversi paesi europei, contribuente e fisco (soprattutto francesi, spagnoli e tedeschi) sono parti di una fase amministrativa pre-contenziosa, obbligatoria prima di adire l’autorità giudiziaria. Durante tale fase, le parti, manifestando in modo completo e definitivo le proprie posizioni, sono impegnate a porre in essere ogni determinazione idonea a evitare gli oneri e l’alea dell’eventuale giudizio. Si tratta di procedimenti che non precedono l’intervento risolutivo di soggetti estranei al rapporto di imposta in contestazione e che sono accomunati dalle finalità sia di consentire occasioni dinamiche e non formali di dialogo tra fisco e contribuente sia di utilizzare lo strumento del riesame amministrativo per deflazionare il numero di processi tributari e demandare così alla valutazione del giudice solo le questioni effettivamente rilevanti.

In Francia, ad esempio, prima di proporre domanda giurisdizionale, il contribuente che intende contestare l’atto di liquidazione o qualsiasi altro atto dell’Amministrazione finanziaria deve proporre reclamo amministrativo presso lo stesso ufficio che ha emanato l’atto, potendo chiedere, nello stesso atto, anche la sospensione della riscossione. Nei sei mesi successivi alla presentazione dell’istanza di riesame del contribuente, l’Amministrazione francese può:
dare immediato riscontro della ricezione del reclamo e rispondere entro 30 giorni, salvo che la complessità della fattispecie non consenta di rispettare tale termine (in tale ipotesi, l’amministrazione dà notizia al contribuente dello stato della pratica). Il contribuente, se insoddisfatto della risposta ricevuta, può chiedere che il caso sia posto all’attenzione del “capo ufficio” (chef de brigade o responsable du centre), obbligato (pena un vizio di legittimità del procedimento) a convocare lo stesso contribuente per sentirlo di persona e tentare la conciliazione (che, nella maggioranza dei casi, vien raggiunta; diversamente, se il tentativo non va a buon fine, contro la decisione del “capo ufficio”, il contribuente può rivolgersi al superiore gerarchico o “interlocutor departemental”). Sia in sede locale, sia in sede regionale (dipartimentale), sussistono margini per una “negoziazione” del quantum dovuto limitata all’ammontare delle sanzioni (quantificabili discrezionalmente dall’Amministrazione, tra minimo e massimo previsto dalla legge). Diversamente dai limiti oggettivi previsti per il nuovo istituto italiano (valore della controversia e tipologia di atti reclamabili), in Francia i limiti sono relativi soprattutto al tipo di imposta in quanto nessuna “negoziazione” è possibile in relazione all’Iva, alle imposte sulle successioni e nei casi di frode fiscale (in questi ultimi, caratterizzati dall’intento evasivo del contribuente, l’amministrazione è obbligata a deferire la questione ai giudici, competenti in via esclusiva a dichiarare la sussistenza dell’intento “fraudolento”)
non rispondere, e in tal caso l’istanza si intende rigettata (silenzio rifiuto), con la conseguente possibilità per il contribuente di presentare ricorso al Csi (Comitato dipartimentale delle imposte dirette e delle tasse sulla cifra di affari, organo imparziale competente a pronunciarsi solo su questioni di fatto) oppure ricorso giurisdizionale
scegliere di sottoporre direttamente il caso all’autorità giudiziaria, nei casi in cui l’Amministrazione ritiene che la propria decisione non porrebbe termine alla controversia (ad esempio, quando presso l’organo giurisdizionale pende già una controversia concernente il medesimo contribuente e la medesima contestazione, relativa a un anno d’imposta diverso, ovvero quando, per l’elevato valore della controversia e il probabile esito sfavorevole al contribuente, si ritiene che questi possa adire comunque il giudice). In tali casi, l’istanza del contribuente assume valenza di atto introduttivo del procedimento giurisdizionale.

Salvo che per iniziativa dell’ufficio, il contribuente può proporre ricorso al giudice decorsi 60 giorni dalla comunicazione della decisione di rigetto ovvero dal silenzio-rifiuto.
La fase amministrativa condiziona irrimediabilmente la successiva fase giurisdizionale in quanto il contribuente non potrà modificare in giudizio il petitum e la causa petendi indicati nel reclamo, proprio come si verificherà per le controversie italiane. Durante la “fase amministrativa” italiana, infatti, contribuente e ufficio manifestano e documentano in maniera completa e definitiva le proprie posizioni.

Anche in Spagna, per prevenire possibili controversie con i contribuenti innanzi agli organi giurisdizionali, il contribuente può proporre istanza di riesame al funzionario che ha emesso l’atto, utilizzando sia una “procedura speciale” (nei casi tassativamente indicati dal legislatore), sia una “richiesta generale di riesame” negli altri casi (nei quali l’ufficio che ha emesso l’atto pronuncia una risoluzione ovvero lascia formare il silenzio rifiuto). La predetta istanza può contenere anche la richiesta di sospensione della riscossione.
Se la procedura di riesame si conclude con esito negativo, il contribuente non può ancora proporre ricorso giurisdizionale, ma deve presentare un ulteriore ricorso alle Corti economico – amministrative (organi indipendenti anche se nominati dal ministro delle Finanze, e specializzati nella materia tributaria).

Infine, in Germania è previsto un procedimento di impugnazione pre-contenziosa sia per vizi di merito che di legittimità dell’atto. Tale fase (Beschwerde), simile al nostro sistema dell’autotutela ma più ampia, proprio perché prevede anche valutazioni di merito, può essere instaurata davanti alla stessa autorità che ha emanato l’atto, entro determinati termini, trascorsi i quali l’atto comunque consolida la propria efficacia. Entro un mese dalla ricezione dell’atto, il contribuente propone il suo “ricorso” all’ufficio amministrativo gerarchicamente sovraordinato a quello che ha emanato l’atto, il quale potrà sia annullare il provvedimento viziato, sia sostituirlo con un nuovo atto immune dai vizi emendati. Si tratta di un rimedio per il quale non è richiesta alcuna difesa tecnica e che di norma non sospende di norma l’esecutività dell’atto amministrativo.

Alla volontà europea di adottare strumenti deflativi del contenzioso, in modo da concentrare le energie processuali di giudici e parti solo sulle controversie di maggiore rilevanza e valore, si è uniformato anche il legislatore italiano che, introducendo gli istituti del reclamo e della mediazione, consentirà a Fisco e contribuenti un confronto dialettico, finalizzato al rapido raggiungimento di soluzioni condivise (legittime, trasparenti e dinamiche).


Fonte: Agenzia Entrate

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