Il decreto di omologa del concordato preventivo emesso da un tribunale fallimentare deve essere assoggettato a imposta di registro in misura fissa.
Con risoluzione n. 27/E del 26 marzo, l’Agenzia delle Entrate rivede la posizione adottata con un precedente documento di prassi (risoluzione n. 28/2008), nel quale si era affermato che il concordato preventivo è una procedura concorsuale dalla natura complessa, al termine della quale viene emanato un decreto di omologa avente effetto costitutivo, non potendo l’omologazione estrinsecarsi in un mero momento di controllo. Il decreto di omologa, precisava la risoluzione n. 28/2008, dà luogo a una nuova situazione oggettiva di natura patrimoniale, che comporta l’applicazione dell’imposta di registro nella misura proporzionale del 3% (articolo 8 della Tariffa, parte prima, allegata al Tur).

Tuttavia, la giurisprudenza della Corte di cassazione (cfr sentenze 10352/2007 e 19141/2010) è pervenuta a differenti conclusioni.
In relazione all’ipotesi relativa a una sentenza di omologa del concordato preventivo con garanzia, ha precisato che “… mentre, infatti, l’originaria formulazione della seconda parte della lettera c) che ricomprendeva gli atti “portanti condanna al pagamento di somme, valori ed altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura” trova ora il suo omologo nella lettera b) relativa agli atti “recanti condanna al pagamento di somme o valori, ed altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura” è invece scomparsa qualsiasi previsione di carattere residuale (…) rinvenibile nella previsione relativa agli atti “aventi per oggetto beni e diritti diversi da quelli indicati alle lettere a) e b)” in cui (…) la giurisprudenza aveva ricompreso la sentenza di omologa del concordato con garanzia”. Pertanto, “esclusa (…) la possibilità di inquadramento in una delle ipotesi da a) ad f) non resta che rivalutare il criterio nominalistico e quindi ritenere che la sentenza di omologazione del concordato preventivo rientri nella dizione di cui alla lettera g) che per l’appunto, comprende genericamente gli atti “di omologazione”, così come la giurisprudenza di questa Corte ha già ritenuto quanto al concordato preventivo con cessione dei beni”.

La Corte ha dunque valorizzato un’interpretazione di carattere nominalistico dell’articolo 8 della Tariffa, allegata al Tur, affermando la riconducibilità del decreto di omologa del concordato preventivo con garanzia alla previsione recata dalla lettera g) dell’articolo 8, che dispone l’applicazione dell’imposta di registro nella misura fissa di 168 euro per gli atti di omologazione.
Inoltre, precisa la risoluzione, il decreto di omologa del concordato preventivo con cessione di beni non produce effetti traslativi.
Detta circostanza avvalora il riconoscimento della tassazione in misura fissa del decreto di omologa del concordato preventivo con cessione di beni.
Difatti, la mancanza dell’effetto traslativo, che sarebbe giustificativo dell’imposizione proporzionale, conduce alla conclusione, coerente con l’orientamento giurisprudenziale prevalente (cfr Cassazione 2957/1998 e 10352/2007), dell’assoggettamento sia dei decreti di omologazione dei concordati con garanzia, sia di quelli aventi a oggetto i concordati con cessione dei beni, a imposta di registro in misura fissa, posto che gli stessi sono annoverabili tra gli atti di cui alla lettera g) dell’articolo 8 della Tariffa, parte prima, allegata al Tur, relativa agli “atti di omologazione”.

L’effetto traslativo non ha luogo in quanto, dopo l’omologazione e durante la fase di liquidazione, fino al momento dell’alienazione (unitaria o frazionata), i beni del debitore concordatario rimangono di sua proprietà, benché assoggettati a un vincolo di destinazione al quale non possono essere sottratti.

Da ultimo, la risoluzione, non estende le conclusioni tratte con riferimento al concordato preventivo con cessione di beni e con garanzia, al concordato con cessione di beni al terzo assuntore.
In detta ipotesi, infatti, l’atto giudiziario di omologa assume natura traslativa.

Si ritiene pertanto che il decreto di omologa di un concordato con cessione di beni all’assuntore, quale atto traslativo della proprietà dei beni, deve essere ricondotto all’ambito applicativo della disposizione recata dall’articolo 8, lettera a), della Tariffa, parte prima, allegata al Tur, che prevede l’applicazione dell’imposta di registro con le stesse aliquote previste per i corrispondenti atti, per i provvedimenti giudiziari “recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o su unità da diporto ovvero su altri beni e diritti”.


Fonte: Agenzia Entrate

0 commenti:

 
Top