La tipologia delle liti per le quali è obbligatorio attivare la preventiva procedura di mediazione è indicata dall’articolo 17-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 546/1992, che individua le “controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate”. Secondo l’interpretazione fornita con la circolare n. 9/E del 19.03.2012, la disposizione va letta in combinato disposto con il successivo comma 6, che estende al procedimento di mediazione la disciplina sugli atti impugnabili del processo tributario recata dall’articolo 19 del D. Lgs. n. 546/1992. Sono tre, pertanto, i criteri che devono coesistere per l’individuazione delle controversie assoggettate alla nuova procedura: la tipologia dell’atto impugnato, la parte resistente nell’eventuale giudizio, il valore della lite.

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