Una società rappresentante di diritti dei produttori di fonogrammi sulle registrazioni proponeva ricorso contro il governo irlandese per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione di talune disposizioni comunitarie. In particolare, la ricorrente rivendica il mancato versamento di un'equa remunerazione per l'utilizzo, nelle strutture alberghiere, di fonogrammi sotto sua licenza nell'ambito dell'attività alberghiera stessa. In particolare si contesta la paventata esenzione, richiamata dai gestori alberghieri, che violerebbe la normativa europea nell'ambito dei diritti connessi alla tutela del diritto d'autore. Norme che prevedono, il diritto dei produttori di fonogrammi e quello a percepire un'equa remunerazione per l'utilizzo dei fonogrammi. La Corte, nel procedimento principale, precisava come i fonogrammi in questione sono solamente quelli trasmessi all'interno delle camere di albergo. Pertanto, per il giudice del rinvio, l'equa remunerazione si applica esclusivamente alla circostanza suddetta. Ecco che allora, alla luce delle suesposte considerazioni, il giudice del rinvio ha ritenuto di dover richiedere l'intervento dei giudici della Corte di giustizia europea al fine di risolvere le questioni controverse in ragione della corretta interpretazione della nozione di "comunicazione al pubblico".

Le questioni pregiudiziali
Il dubbio interpretativo richiede la soluzione di una questione pregiudiziale multipla. In primo luogo occorre stabilire se un gestore alberghiero di cui alla causa principale possa qualificarsi come utente che effettua un atto di comunicazione al pubblico. In secondo luogo, se il gestore sia tenuto al versamento di un'equa remunerazione, oltre quella dovuta dall'emittente radiofonica. In terzo luogo se la qualificazione di utente che procede a un atto di comunicazione al pubblico sussista anche per il fatto della messa a disposizione di apparecchi televisivi o radio. Infine, occorre chiarire se, considerando che l'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), direttiva 2006/11, prevede il versamento di un'equa remunerazione, sia possibile per gli Stati membri prevedere la possibilità di esenzione da tale onere.

Le argomentazioni degli eurogiudici
Fermo restando che il soggetto che utilizza un fonogramma per una radiodiffusione o per una comunicazione al pubblico costituisce un utente secondo la direttiva 2006/115 resta da chiarire se tale soggetto, nel contesto di cui alla vicenda principale, sia riconoscibile autore di una comunicazione al pubblico. Occorre premettere che, per qualificare come comunicazione al pubblico una generica azione di comunicazione, è necessaria una valutazione individualizzata e basata su una molteplice serie di parametri o criteri di riferimento. Pertanto, nella fattispecie di cui alla vicenda principale, il fatto che il gestore sia artefice della fruizione dell'opera diffusa, che tale fruizione sia volta a un numero indeterminato di persone, che per tale servizio sia dovuto il versamento di un'equa remunerazione, che si profila il carattere lucrativo del servizio si deve concludere asserendo la sussistenza dei caratteri propri di comunicazione al pubblico. Inoltre, secondo la normativa comunitaria, il gestore che fornisce il servizio di radiodiffusione che per quello di comunicazione al pubblico è tenuto al versamento di un'equa remunerazione. L'utilizzazione privata di un'opera protetta in una comunicazione al pubblico costituisce una contraddizione in termini. Alla stregua dell'articolo 8, paragrafo 2, direttiva 2006/115, una eccezione basata su una utilizzazione privata di una comunicazione al pubblico (articolo 10, paragrafo 1, lettera a) non trova fondamento e, pertanto, gli Stati membri non possono concedere alcuna esenzione dal versamento dell'equa remunerazione.

La pronuncia della Corte
Come conseguenza delle motivazioni esposte dai giudici comunitari la pronuncia ha stabilito, quanto alla prima questione, che un gestore alberghiero va qualificato come utente e che effettua, pertanto, una comunicazione al pubblico soggetta al versamento del diritto d'autore. In base a quanto contenuto nell'articolo 8, direttiva 2006/115/CE, il gestore è tenuto a un'equa remunerazione al pari dell'emittente radiofonica, nonché sulla riproduzione dei fonogrammi. Infine, l'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), deve essere interpretato nel senso da non consentire ai singoli Stati membri di esentare il gestore di un albergo, che effettua un atto di comunicazione al pubblico, dal versamento di un'equa remunerazione.


Fonte: sentenza Corte Ue del 16.03.2012 procedimento C-162/10


Fonte: Agenzia Entrate

0 commenti:

 
Top