In caso di utenza a utilizzazione promiscua, in assenza di contatori distinti, quale aliquota Iva va applicata sulla fornitura di energia termica?

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 82/1999, ha chiarito che, nell'ipotesi in cui non sia possibile determinare la parte impiegata per utilizzi domestici agevolati (Iva al 10%) per mancanza di distinti contatori, si applica l’Iva con l’aliquota ordinaria sull’intera fornitura. Solamente quando è presente un sistema che consente di determinare in modo oggettivo il consumo di energia riferibile all’uso domestico, può applicarsi su tale consumo l’aliquota agevolata (cfr risoluzioni n. 150/2004 e n. 28/2010). Non possono, al contrario, considerarsi soddisfacenti ai fini della discriminazione dei consumi eventuali soluzioni tecniche che adottino criteri di ripartizione non oggettivi o presuntivi (come, ad esempio, la suddivisione in proporzione al valore della singola).


Fonte: Agenzia Entrate

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