Domanda
Una società Italiana acquista da una società Svizzera merci provenienti dalla Svizzera. Sull'intestazione della fattura è presente, oltre all'anagrafica del soggetto cedente, anche l'anagrafica di un rappresentante fiscale di quest'ultimo residente in Franci). Il rappresentante fa riferimento alla procedura di sdoganamento a domicilio. Si chiede se la procedura sia da ritenersi corretta.

Risposta
E' ragionevole supporre che il fornitore svizzero si sia avvalso della procedura prevista dalla direttiva del 25 giugno 2009 n.2009/69/CE. Essa prevede che i beni di provenienza extra Ue, possano essere dichiarati per l'immissione in libera pratica in un Paese Ue, con pagamento dell'eventuale dazio ma senza pagamento dell'Iva (in tale Paese), a condizione che il soggetto che pone in essere tale operazione fornisca alla Dogana le seguenti tre informazioni: - il numero di identificazione Iva che gli è stato attribuito nello Stato membro di importazione oppure quello attribuito (in tale Stato membro) al suo rappresentante fiscale debitore d'imposta; - il numero di identificazione Iva dell'acquirente cui i beni sono ceduti, attribuito in un altro Stato membro o il numero di identificazione Iva che gli è stato attribuito nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto quando i beni sono soggetti a un trasferimento a se stesso; - la prova che i beni importati sono destinati ad essere spediti o trasportati dallo Stato membro di importazione verso un altro Stato membro. Tale possibilità operativa è espressamente prevista dalla normativa francese (articolo 291 CGI), il quale afferma che: "III Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 4° Les importations de biens expédiés ou transportés en un lieu situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et qui font l'objet par l'importateur d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter.". L'articolo 262 ter CGI riguarda le cessioni intracomunitarie e afferma che: "I. - Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie.". Alla luce di quanto sopra esposto, così stando le cose, l'impresa italiana pone in essere un acquisto intracomunitario nei confronti della posizione Iva francese del fornitore svizzero. Essa deve, conseguentemente, svolgere la procedura acquisti intracomunitari di beni (numerare e integrare la fattura estera con Iva, annotare la stessa sul registro fatture emesse e sul registro acquisti, presentare il modello Intra 1 bis) e deve presentare la comunicazione Black List (se l'importo dell'operazione supera i 500 euro).


Fonte: IPSOA

0 commenti:

 
Top