Domanda
Si chiede se il DURC normalmente rilasciato dall'INPS/INAIL, rientra tra quelli per cui si può fare un'autocertificazione, anche in considerazione della Nota dell'INAIL del 26-01-2012, n. 573, della Nota 16-01-2012, n. 37/0000619 e delle modifiche apportate dall'art. 4, comma 14-bis, del D.L. 13-05-2011, n. 70, convertito in legge dall'art. 1, L. 12-07-2011, n. 106. Si chiede di puntualizzare la risposta in relazione a due ipotesi, ovvero contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro e superiori al citato limite dei 20.000 euro.

Risposta
Con Nota dell'INAIL del Nota 26-01-2012, n. 573 recante a oggetto "DURC. Non autocertificabilità. Modifiche apportate dall'art. 15 della legge n. 183/2011 al D.P.R. n. 445/2000" la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si è pronunciata per la non autocertificabilità del DURC.
Il Ministero, esaminando i contenuti del cit. D.P.R. 28-12-2000, n. 445, ha chiarito che l'art. 44-bis "stabilisce semplicemente le modalità di acquisizione e gestione del DURC senza però intaccare in alcun modo il principio secondo cui le valutazioni effettuate da un Organismo tecnico (nel caso di specie Istituto previdenziale o assicuratore) non possono essere sostituite da una autodichiarazione", confermando il precedente orientamento espresso in materia. Pertanto, l'attuale disciplina speciale in tema di DURC deve ritenersi immutata.
Cosicchè per i contratti di fornitura superiori ai 20.000 euro la disciplina rimane la medesima e, dal 13 Febbraio 2012 la richiesta del DURC non potrà più essere avanzata da ditte appaltatrici o subappaltatrici ma solo da stazioni appaltanti pubbliche o Amministrazioni procedenti. Non sarà possibile presentare un'autocertificazione, essendo il DURC un documento che attesta la regolarità contributiva delle imprese e che quindi deve essere comprovata da Enti tecnici.
Mentre, per acquisti e forniture al di sotto dei 20.000 euro, i soggetti che concluderanno contratti con le Pubbliche Ammministrazione e con le società in house, potranno produrre una dichiarazione sostitutiva (e non un autocertificazione).
L'Amministrazione Pubblica dovrà, in seguito, disporre una verifica a campione sulla veridicità delle dichiarazioni.


Fonte: IPSOA

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