Secondo l'articolo 168, lettera a) della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006, "nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo ha il diritto, nello Stato membro in cui effettua tali operazioni, di detrarre dall'importo dell'imposta di cui è debitore, gli importi seguenti "l'Iva dovuta o assolta in tale Stato membro per i beni che gli sono o gli saranno ceduti e per i servizi che gli sono o saranno resi da un altro soggetto passivo".

L'oggetto della controversia
La domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia pendente tra una società che gestisce un hotel in una stazione balneare e l'Amministrazione finanziaria bulgara in ordine a un avviso di accertamento in rettifica con cui è stato negato alla società il diritto alla detrazione dell'imposta versata per l'acquisto di un appartamento. L' immobile è destinato a uso abitativo e la società non ha provveduto a modificare la destinazione dell'immobile. Ciò ha indotto l'Amministrazione finanziaria a ritenere che tale immobile non fosse utilizzato per l'esercizio dell'attività di impresa e pertanto non potesse beneficiare del diritto alla detrazione dell'imposta assolta per il suo acquisto.

Le questioni pregiudiziali
L'autorità giurisdizionale adita ha sospeso il procedimento sottoponendo alla Corte di Giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
se l'articolo 168, lettera a) della direttiva debba essere interpretato nel senso che dopo che il soggetto passivo ha esercitato il proprio diritto di scelta e ha inserito un immobilenel patrimonio dell'impresa, che rappresenta un bene di investimento, si deve presumere che sia utilizzato ai fini delle operazioni imponibili effettuate dal soggetto passivo;
se l'articolo 168, lettera a) della direttiva debba essere interpretato nel senso che il diritto alla detrazione in occasione dell'acquisto di un immobile destinato al patrocinio dell'impresa di un soggetto passivo sorge immediatamente nel periodo fiscale in cui l'imposta è divenuta esigibile, e ciò a prescindere dalla circostanza che l'immobile non possa essere utilizzato a causa della mancanza del certificato di agibilità previsto per legge;
se sia compatibile con la direttiva e con la giurisprudenza una interpretazione di prassi secondo cui il diritto alla detrazione fatto valere da soggetti passivi Iva per beni di investimento da essi acquistati può essere negato sulla base del fatto che tali beni sono utilizzati dai titolari delle società per fini privati senza che a tale uso venga applicata l'Iva.
Le valutazioni della Corte
La Corte esamina congiuntamente le questioni, pervenendo alle seguenti conclusioni. Nel caso di una operazione consistente nell'acquisto di un bene di investimento destinato in parte all'uso privato e in parte all'uso professionale, il soggetto passivo può decidere di destinare integralmente il bene al patrimonio dell'impresa. In via generale, l'Iva dovuta a monte sull'acquisto di tale bene è integralmente detraibile. Ciò premesso, qualora un bene di investimento destinato all'impresa abbia consentito una detrazione integrale o parziale dell'Iva versata a monte, il suo impiego per le esigenze private del soggetto passivo o del suo personale o per finalità estranee all'impresa è equiparato ad un prestazione di servizi a titolo oneroso ai sensi dell'articolo 26 della direttiva Iva.
Se la detrazione dell'Iva dovuta a monte fosse negata al soggetto passivo per i successivi utilizzi professionali imponibili, nonostante l'iniziale intento di destinare integralmente il bene di investimento alla sua impresa, in vista di operazioni future, il soggetto passivo non risulterebbe interamente esonerato dall'imposta inerente al bene utilizzato ai fini della propria attività economica e la tassazione delle sue attività professionali provocherebbe una doppia imposizione che risulterebbe in contrasto con il principio della neutralità fiscale che caratterizza il sistema comune dell'Iva.

Spese d'investimento e attività economiche
In ossequio al predetto principio, si richiede che le spese d'investimento effettuate ai fini e in vista di un'impresa siano considerate come attività economiche che conferiscono l'immediato diritto alla detrazione dell'Iva dovuta a monte. Pertanto, un privato che acquisti beni ai fini di una attività economica (articolo 9 della direttiva Iva), agisce in qualità di soggetto passivo, anche laddove i beni non siano immediatamente impiegati per detta attività economica.
Tuttavia, nelle ipotesi fraudolente o abusive in cui il soggetto passivo abbia finto di voler svolgere un'attività economica specifica, cercando in realtà di fare entrare nel suo patrimonio privato beni che possono essere oggetto di una detrazione, l'Amministrazione finanziaria può chiedere, con effetto retroattivo, il rimborso delle somme detratte, posto che tali detrazioni sono state concesse sulla base di false dichiarazioni.

Le conclusioni
Secondo gli eurogiudici l'articolo 168, lettera a) della direttiva deve essere interpretato nel senso che un soggetto passivo che, agendo in quanto tale, abbia acquistato un bene di investimento e lo abbia destinato al patrimonio dell'impresa, ha il diritto di detrarre l'Iva che grava sull'acquisto di tale bene nel corso del periodo fiscale durante il quale l'imposta è divenuta esigibile, indipendentemente dal fatto che detto bene non sia immediatamente utilizzato a fini professionali. Spetterà al giudice nazionale stabilire se il soggetto passivo abbia acquistato il bene di investimento ai fini della sua attività economica e quindi valutare se del caso l'esistenza di una pratica fraudolenta.


Fonte: Agenzia Entrate

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