Come si conservano i documenti di rilevanza tributaria creati con strumenti informatici ma privi di sottoscrizione elettronica?

L’Agenzia delle Entrate, con le risoluzioni n. 161/2007 e 14/2008, ha chiarito che i documenti creati con strumenti informatici, che non sono emessi con il riferimento temporale e la sottoscrizione elettronica, sono, ai fini delle disposizioni tributarie, documenti analogici e dunque, per la loro esistenza, è necessario procedere alla materializzazione su di un supporto fisico. Soltanto dopo che il documento è stato materializzato, ossia, nella maggior parte di casi, stampato su carta, lo stesso si può dire venuto a esistenza e, dunque, sarà possibile acquisirne l’immagine ai fini della conservazione sostitutiva.
Ferma restando la necessità della materializzazione su supporto fisico dei documenti rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie, formati tramite strumenti informatici, ma non aventi fin dall’origine i requisiti dei documenti informatici, per la loro conservazione si potrà procedere all’acquisizione della relativa immagine tramite il processo di generazione dello spool (o rappresentazione grafica) di stampa, a condizione che l’immagine così acquisita rispecchi in maniera, fedele, corretta e veritiera il contenuto rappresentativo del documento (cfr risoluzione 158/2009).


Fonte: Agenzia Entrate

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