Domanda
Nel caso di adozione da parte di azienda per la quale si applica il Ccnl terziario, dell'orario di 38 ore settimanali, (con assorbimento dei rol) il divisore convenzionale orario rimane 168 o va riproporzionato (159.60 per orario di 38 ore settimanali)? E nel caso di part- time, l'orario di lavoro a tempo parziale va rapportato in percentuale a 40 ore settimanali o a 38 ore settimanali?

Risposta
Secondo il c.c.n.l. per le aziende del terziario aderenti a Confcommercio, la durata normale del lavoro effettivo "per la generalità delle aziende commerciali" è stabilita in 40 ore settimanali, salvo la specifica disciplina prevista per i lavoratori dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburante e per i lavoratori discontinui. E' facoltà delle singole aziende adottare forme di articolazione dell'orario di lavoro settimanale che comportano una prestazione di 39 o 38 ore con assorbimenti crescenti dei permessi retribuiti maturati a norma dell'art. 146 dello stesso contratto collettivo (nel caso ipotizzato nel quesito, l'assorbimento riguarda 72 ore di permessi, di cui 16 a titolo di ex festività e 56 a titolo di riduzione annua dell'orario di lavoro).

L'articolazione prescelta dalla singola azienda non incide sulla misura della retribuzione contrattuale mensile - che si riferisce a tutte le giornate del mese di calendario indipendentemente dal numero delle festività, dei permessi retribuiti e delle giornate di riposo settimanali cadenti nel periodo di paga (cfr. art. 196 c.c.n.l.) - e non determina pertanto il riproporzionamento del divisore convenzionale orario 168, né per i rapporti a tempo pieno (cfr. art. 198 c.c.n.l.), né per i rapporti a tempo parziale (cfr. art. 79 c.c.n.l.).

Anche la proporzionalità del trattamento economico spettante al lavoratore assunto a tempo parziale resta determinata in rapporto all'orario di 40 ore settimanali, previsto in via generale dal contratto collettivo di categoria (cfr. art. 76 c.c.n.l.).


Fonte: IPSOA

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