L’agevolazione prevista dall’art. 2, comma 8, della legge n. 133/99 (legge Visco), in relazione agli investimenti oggetto di contratti di appalto, si computa nell’esercizio a partire dal quale il bene diventa ammortizzabile ai sensi dell’art. 67, comma 1, del DPR n. 917/86 (ora art. 102 nuovo TUIR), in quanto la semplice scelta contrattuale di frazionare il pagamento del prezzo in ratei parziali e anticipati, correlati agli stati di avanzamento lavori, non implica di per sé che le somme corrisposte – e i reciproci costi per l’effetto sostenuti – siano da considerare imputabili per competenza al periodo d’imposta dell’avvenuto pagamento.

Sentenza n. 650 del 18 gennaio 2012 (udienza 14 dicembre 2011)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Pivetti Marco – Est. Terrusi Francesco
Irpef – Agevolazione per acquisto di beni strumentali – Investimenti oggetto di appalto – Iscrizione nel libro dei beni ammortizzabili – Pagamenti frazionati – Irrilevanza


Fonte: Agenzia Entrate

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