L’utilizzazione da parte dell’Amministrazione finanziaria dei dati relativi ai movimenti bancari del contribuente, ai sensi dell’art. 51, comma 2, n. 2, del DPR n. 633/72, costituisce una presunzione legale relativa, restando a carico del contribuente l’onere della prova contraria. La prova, in tal senso, deve essere specifica e riguardare analiticamente i singoli movimenti bancari, al fine di dimostrare che gli elementi desumibili dalla documentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili.

Sentenza n. 625 del 18 gennaio 2012 (udienza 20 settembre 2011)
Cassazione Civile, sezione V - Pres. Pivetti Marco - Est. Di Iasi Camilla
Accertamento – Utilizzazione dei conti bancari – Presunzione legale – Onere della prova contraria – Verte sulle singole movimentazioni bancarie

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