Quali sono le condizioni per accedere al regime fiscale agevolato riservato ai giovani professionisti ("forfettino")?

Il professionista che intraprende per la prima volta l’attività beneficia, per il primo periodo d’imposta e per i due successivi, di un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef (e delle relative addizionali regionale e comunale) pari al 10% del reddito di lavoro autonomo prodotto al netto delle spese inerenti all’attività sostenute nel periodo di imposta. Le condizioni per accedere al regime agevolato sono previste dall’articolo 13 della legge 388/2000:
il professionista non deve aver esercitato negli ultimi tre anni l’attività professionale, anche in forma associata o familiare
l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, con un’importante eccezione per il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni
sia realizzato un ammontare annuo di compensi di lavoro autonomo non superiore a 30.987,41 euro
siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.
La scelta vincola il contribuente per almeno un periodo di imposta e può essere revocata dandone comunicazione a un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.
Il regime agevolato cessa di avere efficacia, con conseguente sottoposizione a tassazione ordinaria, in caso di superamento del limite dei compensi.


Fonte: Agenzia Entrate

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