Domanda
Recesso socio da SRL (partecipazione qualificata), liquidato a seguito di perizia a mezzo restituzione da parte della società con l'utilizzo di riserva straordinaria (formata nel corso degli anni con l'accantonamento degli utili prodotti soggetti a tassazione Irpeg- Ires). Mentre per la società si dovrebbe semplicemente trattare di una riduzione di riserve e quindi del proprio patrimonio netto, ho necessità di avere conferma che la tassazione in capo al socio receduto sia così formata: es. valore del recesso 1000; valore della quota di capitale sociale a suo tempo sottoscritto 300; la differenza di 700 (proveniente da utili della srl già sottoposti a tassazione Irpeg o Ires) deve essere tassata in capo al socio receduto nella misura del 49,72% (reddito diverso di natura finanziaria). E' corretta tale interpretazione?

Risposta
In merito ai profili fiscali del recesso di un socio da una s.r.l., si evidenzia che, ai sensi dell’art. 47, co. 5, del T.U.I.R., non costituiscono utile le somme e i beni ricevuti dai soci delle società soggette all'Ires a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta.

Ciononostante, le somme o il valore normale dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute. Secondo le regole generali, la restituzione di una somma che la società aveva conseguito a titolo di conferimento del socio va a diminuire il valore della partecipazione e non rappresenta materia imponibile per il socio.

Il socio recedente, se è una persona fisica, viene tassato solo sulle maggiori somme che riceve in eccedenza rispetto al costo di acquisizione delle partecipazioni annullate sia con riferimento alla parte di tali differenze derivante dalla distribuzione pro-quota del capitale che delle altre riserve di capitali. Inoltre, le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti costituiscono utile per parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o per la sottoscrizione delle azioni o quote annullate.

Considerato che il rimborso della partecipazione deve avvenire in proporzione al patrimonio sociale, tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso, la parte della somma ricevuta in eccedenza rispetto al prezzo pagato per l'acquisto o per la sottoscrizione delle azioni o quote annullate, che di norma è imputabile al plusvalore presente nei beni societari o all'avviamento della società, costituisce utile per il socio recedente.

Tale utile va assoggettato ad imposizione ex art. 47, co. 1, del D.P.R. n. 917/1987, se il socio è una persona fisica con partecipazione qualificata. In pratica, si tassa il 40% dell’utile distribuito dalla s.r.l. in occasione del recesso (nel caso indicato, si sconta l’imposizione sul 40% di 700 che è pari a 280).

Quanto alla ricaduta sulla società della liquidazione della quota al socio recedente, il recesso da una società di capitali costituisce un'operazione che produce i suoi effetti direttamente ed esclusivamente, nell’ambito della sfera patrimoniale della società e nei rapporti fra i soci.

Pertanto, la somma pagata al socio receduto non può rilevare ai fini della determinazione del reddito della società, in quanto ex art. 2473 c.c. la società deve, a tale scopo, ricorrere alle riserve disponibili o al capitale sociale o, al limite, utilizzare la propria liquidazione.


Fonte: IPSOA

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