Domanda
Nella costituzione di una societa' in Olanda si è constatato che molte delle previsioni che erano state progettate non potranno essere inserite nello statuto. Il notaio locale infatti ha spiegato che sarebbe complicato modificare i modelli già esistenti tra i quali dovremmo scegliere quello più rispondente alle nostre esigenze. Purtroppo la scelta di questi modelli, ancorché molto dettagliati, non soddisfa il requisito di proteggere i soci di minoranza in particolare per quanto concerne gli accordi esistenti solo con alcuni dei soci. Tali accordi infatti non potranno essere trasformati in clausole statutarie. Come è possibile in questo caso rendere obbligatorie le pattuizioni particolari concordate?

Risposta
Nel diritto di molti Paesi lo statuto sociale non include previsioni dettagliate per cui esso si presenta come un documento burocratico che non soddisfa le esigenze degli azionisti. In altri casi, invece, ci si trova di fronte ad accordi particolari che non possono essere contenuti in linea di massima in uno statuto, dato che esso si presta a contenere le regole di funzionamento della società, e anche laddove determina i diritti e i dei vari organi sociali non contiene riferimenti ai nomi di singoli soci o gruppi di soci.
Ciò comporta che si debbano creare dei patti parasociali (c.d. Shareholders' agreements) con i quali si possono pattuire gli accordi che intervengano solo tra una parte dei soci. Tali contratti possono anche essere disciplinati da una normativa diversa da quella che regge la società costituita all'estero, tenendo conto che essa difficilmente potrà disporre previsioni contrarie alle norme societarie inderogabili del Paese in cui ha sede la società.
La differenza tra lo statuto e i patti parasociali consiste principalmente nelle conseguenze: una violazione di una previsione statutaria comporta la possibilità, per la parte che ha subito l'inadempimento, di ottenere l'esecuzione dell'obbligo prescritto. Diversamente, la violazione dello shareholders' agreement dà luogo a un inadempimento contrattuale a fronte del quale non è possibile generalmente ottenere l'esecuzione della prestazione o l'annullamento di quanto è stato deciso, ma permette di ottenere un risarcimento del danno, non sempre rispondente alle esigenze effettive del socio.
In alcuni Paesi, un certo numero di previsioni, benché relative a solo un gruppo di soci, possono essere facilmente inserite nello statuto laddove sia possibile emettere azioni di più classi, con conseguenti differenti poteri decisionali.


Fonte: IPSOA

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