Con l’ordinanza 1530 del 2 febbraio, la sesta sezione civile della Corte di cassazione ha stabilito, in tema di imposta di registro, che è elusione fiscale beneficiare delle agevolazioni prima casa senza possedere la residenza anagrafica o il lavoro nel comune dove è ubicato l’immobile, in quanto solo il dato anagrafico o il lavoro danno diritto al risparmio d’imposta.

Il fatto
Con avviso di liquidazione, il competente ufficio del Registro revocava i benefici fiscali per l’acquisto della “prima casa”, concessi al contribuente in sede di registrazione del rogito di acquisto di un immobile, procedendo alla contestazione delle normali imposte. Ciò perché l’interessato non aveva la residenza nel comune in cui era ubicato il bene.

L’impugnazione dell’atto veniva per tale ragione respinta sia dalla Commissione tributaria di primo grado sia dalla Ctr.

Con il conseguente ricorso al giudice di legittimità, il ricorrente deduceva principalmente violazione dell’articolo 1, nota 2-bis, del Dpr 131/1986, atteso che la legge di Registro non richiederebbe il requisito dello stabilimento della residenza anagrafica nel comune dove è posto l’immobile acquistato. La sentenza impugnata avrebbe quindi privilegiato – anche a danno del principio di buona fede nei rapporti tra le parti, sancito dall’articolo 10 dello Statuto del contribuente – questo insussistente elemento formale.

Motivi della decisione
Non avendo riscontrato, nel caso concreto, le condizioni indicate dalla norma per la conferma dell’originaria tassazione, non è stato difficile per la Corte suprema approdare a un terzo giudizio conforme, considerato che la giurisprudenza di legittimità si è consolidata nel ritenere che, in tema di agevolazioni tributarie e con riguardo ai benefici per l’acquisto della “prima casa”, la legge prevede, tra le altre condizioni, che l’immobile venga acquistato nel comune di residenza o in quello in cui si svolge l’attività lavorativa del compratore. La lettera e la formulazione della norma dell’articolo 1, nota 2-bis, del Dpr 131/1986, portano, infatti, a escludere la possibilità di dare rilevanza giuridica alla realtà fattuale, ove in contrasto con il dato anagrafico (Cassazione 1173/2008).

Il dato letterale, trova, peraltro, conferma e logico riscontro nelle ulteriori disposizioni della norma, laddove sono previsti gli unici due casi in cui, eccezionalmente, può farsi a meno del dato anagrafico della residenza, ritenendosi meritevole di considerazione la situazione fattuale e, in particolare, quello in cui l’immobile da acquistare sia ubicato nel comune ove il contribuente “svolge la propria attività” e quell’altro, trattandosi di soggetto “trasferito all’estero per ragioni di lavoro”, in cui “ha sede l’impresa da cui dipende”. E’ evidente, perciò, che essendo stati espressamente indicati i casi eccettuati in cui, in deroga alla ordinaria previsione, il beneficio può essere riconosciuto sulla base del presupposto fattuale, un’interpretazione della norma, rispettosa dei canoni ermeneutici, induce a escludere la possibilità di estendere il beneficio ad altre casistiche non contemplate (Cassazione n. 8377/2001).

Nella stessa ordinanza 1530/2012, la Cassazione conclude affermando che il principio fatto valere è dettato in chiara funzione antielusiva, per la considerazione che un beneficio fiscale deve essere ancorato a un dato certo, certificativo della situazione di fatto enunciata nell’atto di acquisto.

Occorre precisare, a quest’ultimo riguardo, che viene comunemente definito come abuso del diritto o elusione fiscale quell’elaborazione giurisprudenziale della Corte di cassazione (che non trova ancora rispondenza in precise norme di diritto positivo) che permette all’Amministrazione finanziaria di recuperare le maggiori imposte su operazioni commerciali, spesso complesse, che, pur non contravvenendo a disposizioni legislative, possono essere ritenute come illegittime in quanto permettono un indebito risparmio fiscale (cfr Cassazione 25537/2011, 18907/2011, 14231/2011).

Il trascritto principio comporta l’inopponibilità del negozio all’Amministrazione finanziaria, per ogni profilo di indebito vantaggio tributario che il contribuente pretenda di far discendere dall’operazione elusiva, anche diverso da quelli tipici eventualmente presi in considerazione da specifiche norme antielusive entrate in vigore in epoca successiva al compimento dell’operazione (cfr Cassazione 30055/2008, 10257/2008, 8772/2008, 20398/2005).
Tale divieto è ormai assurto al rango di principio generale antielusivo, finalizzato a garantire la piena e compiuta applicazione del sistema comunitario di imposta (cfr Cassazione 4737/2010, 11162/2010).


Fonte: Agenzia Entrate

0 commenti:

 
Top