L'Agenzia delle Entrate ha chiarito, con Risoluzione del 13 febbraio 2012 n. 15, che possono eseguire le liquidazioni trimestrali IVA i contribuenti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni, ovvero a 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività, senza distinta annotazione dei corrispettivi, il limite di riferimento di cui al comma 2 del medesimo articolo 7 è elevato a 700mila euro relativamente a tutte le attività esercitate.

Inoltre viene precisato che i contribuenti che non superano le nuove soglie ed optano per la periodicità trimestrale, qualora evidenzino un saldo finale a debito, devono effettuare il versamento del conguaglio:
entro il 16 marzo dell’anno successivo, maggiorando l’importo dovuto della percentuale dell’1%;
entro il termine di pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione annuale unificata, se presentano tale tipo di dichiarazione (in tal caso, però, oltre alla percentuale dell’1% deve essere corrisposta l’ulteriore maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese se il versamento del saldo viene eseguito dopo il 16 marzo).


Fonte: Agenzia Entrate

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