Nonostante la norma che prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 7% sul patrimonio netto del fondo immobiliare sia entrata in vigore solo il 13 maggio 2011, l’imposta sostitutiva sul patrimonio netto del fondo al 31.12.2010 e la successiva imposizione del 7% sui proventi derivanti dalla liquidazione del fondo sono applicabili retroattivamente anche alle liquidazioni deliberate a partire dal 01.01.2011 e fino al 31.12.2011. E’ uno dei chiarimenti forniti dalla Circolare n. 2/E del 15.02.2012.


Fonte: Il Sole 24 Ore

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