Domanda
Il comma 3-bis aggiunto dalla L. 22-12-2011, n. 214 all'art. 33 del Codice dei Contratti Pubblici impone ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle Unioni dei Comuni, qualora esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi avvalendosi dei competenti uffici. A tenore dell'art. 121, tale disposizione contenuta nella Parte II del Codice, in quanto non derogata, si applica anche ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria. Si richiede pertanto se anche per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia ci si debba obbligatoriamente avvalere della centrale unica di committenza.

Risposta
Al fine di rispondere al quesito posto è opportuno premettere che ai sensi dell'art. 125, comma 1, D.Lgs. 12-04-2006, n. 163, "Le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori, possono essere effettuate:
a) mediante amministrazione diretta;
b) mediante procedura di cottimo fiduciario".
Con riferimento al cottimo fiduciario, il successivo comma 4 della norma invocata ne conferma la natura di procedura negoziata, con conseguente procedimentalizzazione della fase di affidamento, assoggettata alle regole di evidenza pubblica quali il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori da individuarsi mediante indagini di mercato ovvero elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.
L'acquisizione di beni, servizi e lavori mediante amministrazione diretta, invece, non sembra annoverabile nel genus delle procedure di evidenza pubblica, atteso che non è procedimentalizzata, neppure dal nuovo D.P.R. 05-10-2010, n. 207, in quanto non sussiste alcun affidamento a terzi di prestazioni.
Tanto premesso, è di particolare interesse evidenziare che ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis, Codice Appalti, introdotto dall'art. 23, comma 4, D.L. 06-12-2011, n. 201, "I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici".
Benché la norma più su riprodotta si riferisca testualmente all'"acquisizione di lavori, servizi e forniture", dunque senza distinguere tra le varie tipologie di gare ammesse dal Codice Appalti, l'art. 23, comma 5, D.L. 06-12-2011, n. 201, ha espressamente circoscritto l'applicazione dell'invocato art. 33, comma 3-bis, solo alle "gare bandite successivamente al 31 marzo 2012".
Dunque, sembrerebbe che agli Enti Locali con meno di 5.000 abitanti sia fatto divieto di gestire autonomamente ed in proprio i procedimenti finalizzati all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in cui la selezione dell'offerente debba avvenire mediante un confronto concorrenziale tra più candidati.
In tal senso sembra deporre anche la relazione di accompagnamento al D.L. 06-12-2011, n. 201, ove è stato evidenziato che la finalità di detta norma è superare la frammentazione degli appalti pubblici e ridurre i costi di gestione delle procedure di evidenza pubblica.


Fonte: IPSOA

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