In caso di revoca con effetto retroattivo in sede di appello della sentenza di fallimento emessa in primo grado, resta salva la dichiarazione dei redditi presentata ai sensi dell’articolo 5 del Dpr 322/1998?

La data di revoca della sentenza produce, ai soli fini fiscali, gli effetti della chiusura del fallimento e sono salvi tutti gli atti legalmente compiuti dal curatore in attuazione di quanto disposto dall'articolo 183, comma 2, del Tuir, in relazione ai criteri di determinazione del reddito e agli adempimenti dichiarativi che ne conseguono, ai sensi degli articoli 5 e 8 del Dpr n. 322/1998.
Pertanto, nell'ampio ambito degli atti legalmente compiuti dal curatore, è riconducibile anche la presentazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell’articolo 5 del richiamato Dpr 322/1998 (cfr circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 38/2010).


Fonte: Agenzia Entrate

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