Può essere detratta l’Iva assolta sull’acconto corrisposto nel contratto preliminare di acquisto di un immobile abitativo che, prima del rogito, è stato trasformato in residence e utilizzato per fornire prestazioni alberghiere?

L’articolo 6 del Dpr 633/1972 stabilisce che il pagamento dell’acconto, per il relativo importo, costituisce ai fini dell’Iva momento di effettuazione della cessione o della prestazione e, pertanto, deve essere assoggettato a imposta in base alle norme vigenti e alla situazione in essere al momento in cui il pagamento è effettuato. Poiché l’oggetto del contratto preliminare è costituito da un immobile destinato a uso abitativo, classificato in catasto alla categoria A/2, il lettore ha assolto l’Iva dovuta senza detrarla, ai sensi dell’articolo 19-bis1, lettera i) del citato Dpr, in quanto “non è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa né quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricati o delle predette porzioni...”.
Il cambio di destinazione dell’immobile da A/2 a residence (strutture ricettive che presentano determinate caratteristiche, gestite unitariamente in forma imprenditoriale) e, dunque, di classificazione quale categoria catastale D/2, comporta il venir meno dell’indetraibilità oggettiva prevista dal citato articolo 19-bis1, lettera i), del Dpr 633/1972, in quanto l’immobile viene utilizzato nell’ambito di attività ricettiva imponibile ai fini Iva. E’ dunque possibile detrarre l’Iva assolta sull’acquisto nei limiti e alle condizioni previste dall’articolo 19 del decreto citato.


Fonte: Agenzia Entrate

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