Domanda
Nelle gare d'appalto può procedersi alla modifica della struttura della Commissione giudicatrice (con l'aggiunta di due Commissari esterni rispetto ai tre componenti originari) in un momento successivo all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche?

Risposta
Una modifica di tal fatta deve ritenersi illegittima. Invero, la variazione della consistenza numerica dell'organo, ove intervenga in un momento in cui i membri originari avevano già potuto prendere conoscenza dei contenuti delle offerte tecniche presentate dai concorrenti, si pone in contrasto con l'esigenza di trasparenza e la garanzia di continuità delle operazioni valutative che impongono di individuare in detto discrimine temporale il limite invalicabile oltre il quale non può essere variata la consistenza numerica della Commissione.
L'alterazione della composizione numerica dell'organo collegiale si presta al rischio di alterazione del giudizio in corso di formazione e di formazione di maggioranze precostituite, in guisa da cagionare un vulnus ai principi di trasparenza, imparzialità e continuità dell'azione amministrativa.


Fonte: IPSOA

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