In deroga a quanto stabilito dall''art. 19-bis1, lett. i), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 secondo il quale è preclusa la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta in relazione all'acquisto ed alla manutenzione di immobili abitativi, si ritiene che gli immobili abitativi, utilizzati dal soggetto passivo nell'ambito di un'attività di tipo ricettivo (gestione di case vacanze, affitto camere, etc.) che comporti l'effettuazione di prestazioni di servizi imponibili ad IVA, debbano essere trattati, a prescindere dalla classificazione catastale, alla stregua dei fabbricati strumentali per natura.
Ne consegue che l'Iva assolta per le spese di acquisto e manutenzione relative ai suddetti immobili è detraibile.

Questo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzione del 22 febbraio 2012 n. 18.

Tali principi risultano peraltro già desumibili dalla circolare n. 12 del 2007, par. 9), e dalla risoluzione 10 agosto 2004, n. 177, nelle quali si è affermato che gli immobili abitativi, quando sono destinabili, secondo la normativa regionale di settore, ad attività turistico-alberghiera, danno luogo a prestazioni di alloggio imponibili ad IVA con l'aliquota del 10 per cento.

In conseguenza dell’imponibilità delle prestazioni di alloggio in esame, in coerenza con i principi generali dell'IVA, l'imposta sull'acquisto di beni o servizi afferenti dette tipologie di prestazioni risulta detraibile benché relativa ad unità che sotto l'aspetto catastale si presentano come abitative.

Ai fini dell’applicazione dei principi sopra enunciati, occorre, pertanto, verificare, in linea di fatto, se l'immobile abitativo, nel momento in cui sono realizzati i lavori di manutenzione o ristrutturazione, sia già effettivamente utilizzato per lo svolgimento di attività ricettizia, ovvero se a tale utilizzazione risulti inequivocabilmente destinato.


Fonte: Agenzia Entrate

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