Domanda
Può un datore di lavoro assumere con l'agevolazione della legge 407/90 presso la propria azienda la stessa lavoratrice assunta precedentemente con contratto di apprendistato e dimessasi? In capo all'azienda permane il requisito di non aver licenziato nei sei mesi precedenti l'assunzione, mentre la lavoratrice risulta disoccupata da oltre 24 mesi perché anche se assunta part time non ha superato gli 8.000 euro di reddito.

Risposta
A tutti i datori di lavoro è concesso uno sgravio contributivo, della durata di 36 mesi, come introdotto dall'art. 8, comma 9, della Legge n. 407/1990, nei casi di assunzione con un contratto a tempo indeterminato fin dall'origine, anche part-time, di lavoratori disoccupati da più di 24 mesi, ovvero sospesi dal lavoro e beneficiari del trattamento di integrazione salariale straordinario.

Per poter beneficiare delle agevolazioni contributive in commento, è necessario che, il datore di lavoro, nei sei mesi precedenti l'eventuale assunzione, non abbia effettuato licenziamenti e che il lavoratore sia in possesso dello stato di disoccupato.

Poiché i datori di lavoro non devono assumere in sostituzione di lavoratori per qualsiasi causa licenziati o sospesi, l'Inps, con messaggio n. 20607/2007, ha precisato che, tale condizione, può ritenersi esclusa se l'assunzione interviene una volta decorsi sei mesi dalla cessazione dei precedenti rapporti di lavoro.

Tra i lavoratori licenziati e sospesi non sono da considerarsi i rapporti di lavoro conclusi per dimissioni o per scadenza del termine inizialmente fissato (INPS messaggio n. 20399/2005 e M.L. interpello n. 37/2010).

Ciò premesso, quindi, il caso proposto nel quesito, ancorché carente di ulteriori indicazioni, a parere di chi scrive, sembrerebbe rientrare nella fattispecie esclusa dal vincolo preclusivo dei sei mesi e, pertanto, poiché, al momento della nuova assunzione, sussistono i requisiti fondamentali richiesti dalla norma in questione (INPS messaggio n. 19018/1999), si ritiene che il datore di lavoro possa beneficiare dell'agevolazione contributiva in commento.


Fonte: IPSOA

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