L’ufficio ha il potere di fare ricorso all’accertamento induttivo, prescindendo dai dati contenuti nelle dichiarazioni e nella contabilità, ricorrendo i presupposti previsti dall’art. 39, comma secondo, del DPR n. 600 del 1973. Si tratta di valutazione rimessa alla discrezionalità dell’ufficio in base agli elementi emersi in sede di controllo, come l’assenza di libri contabili e di fatture, la mancanza di documentazione idonea a comprovare i costi sostenuti, nonché l’elevata presenza di costi a fronte di ricavi minimi. Per la determinazione dei ricavi è legittimo l’utilizzo delle c.d. percentuali di ricarico sui beni venduti, desunte anche da dati reperiti presso le CCIAA. E’ posto a carico del contribuente l’onere di dimostrare di avere sostenuto i costi dedotti dal reddito d’impresa nonchè l’inerenza degli stessi con l’attività esercitata.

Sentenza n. 1555 del 3 febbraio 2012 (udienza 4 ottobre 2011)
Cassazione civile, sezione V - Pres. D'Alonzo Michele - Est. Greco Antonio
Accertamento – Accertamento induttivo – Medie di settore – Onere della prova contraria a carico del contribuente


Fonte: Agenzia Entrate

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