Domanda
Il servizio di autoanalisi, test per intolleranze, test di analisi del capello e misurazione della pressione sanguigna effettuati dal farmacista, sono da considerarsi imponibiliIiva al 21% o esenti iI Iva ai sensi dell'art. 10 dpr 633/72? Qualora tali servizi fossero ritenuti esenti, al fine di vincere la presunzione di imponibilità ad Iva, emettendo scontrino fiscale, lo stesso cosa dovrebbe evidenziare?

Risposta
Le prestazioni mediche sono esenti nel rispetto delle seguenti condizioni (artt. 10 n. 18 D.P.R. 633/1972):
- sono prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona;
- rese da soggetti professionisti soggetti a vigilanza ai sensi dell'art. 99 T.U. delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio n.1265 del 1934 e successive modifiche.
L'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie stabilisce, al comma 1, che "è soggetto a vigilanza l'esercizio della medicina e chirurgia, della veterinaria, della farmacia e delle professioni sanitarie ausiliare di levatrice, assistente sanitaria visitatrice e infermiera diplomata".
Verificata quindi la seconda condizione si deve analizzare se il servizio di autoanalisi, i test per le intolleranze e le altre attività (oggetto del quesito) effettuate dal farmacista rientrano nella definizione di "prestazione sanitaria di diagnosi o cura."
La R.M. n. 184/E del 24 settembre 2003 è intervenuta sul tema.
In particolare, il caso analizzato dall'Agenzia delle Entrate riguardava delle farmacie che distribuivano ai pazienti farmaci acquistati da una ASL al prezzo ridotto per legge, alcuni prodotti classificati come ausili per il recupero e la rieducazione funzionale e dispositivi per la cura e il controllo dei pazienti affetti da diabete.
L'Amministrazione finanziaria ha precisato che nella fattispecie prospettata le farmacie, in relazione all'attività di distribuzione dei farmaci, di alcuni ausili per il recupero e la rieducazione funzionale, nonché di dispositivi vari, non svolgono una prestazione riconducibile nell'ambito della diagnosi, cura e riabilitazione.
Infatti:
- per attività di diagnosi si indica l'attività diretta ad identificare la patologia da cui i pazienti sono affetti;
- per prestazioni di cura s'intendono le prestazioni di assistenza medica generica, specialistica, infermieristica, ospedaliera e farmaceutica intendendo per quest'ultima non genericamente qualsiasi tipologia di prestazione farmaceutica, bensì solo quella a contenuto terapeutico: preparazione di prodotti farmaceutici, prelievi ed esami del sangue, misurazione della pressione sanguigna, ecc.; prestazioni per le quali, sostanzialmente, è prevalente la prestazione di fare rispetto alla sola cessione di medicinali.
Quindi, le farmacie:
- in relazione all'attività di vendita di farmaci non svolgono una prestazione sanitaria nei termini sopra descritti e devono assoggettare ad iva le cessioni poste in essere;
- diversamente, quando effettuano una prestazione a contenuto farmaceutico, rientrano nell'art. 10 n.18 del D.P.R. 633/1972 (prestazione di cura) e realizzano quindi un'operazioni esente.
Alla luce delle considerazioni proposte si ritiene che le prestazioni oggetto del quesito rientrino nella definizione di "prestazione farmaceutica a contenuto terapeutico" e siano quindi esenti da iva.
Infatti, la citata risoluzione cita esplicitamente, come esempi di prestazioni farmaceutiche a contenuto terapeutico, i prelievi, gli esami del sangue e la misurazione della pressione sanguigna che sono proprio le attività svolte dal farmacista e delle quali si chiedono chiarimenti in tema di iva.
Si precisa infine che il farmacista è obbligato all'emissione dello scontrino fiscale il quale sarà esente da iva.


Fonte: IPSOA

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