L’Agenzia delle Entrate, con l’articolata risoluzione n. 9/E del 18 gennaio, ribadisce la non abolizione della tassa sulle concessioni governative per l’utilizzo della telefonia mobile.
Il chiarimento arriva su input di un ente con personalità giuridica pubblica che ritiene non più dovuta la tassa, in seguito all’abrogazione dell’articolo 318 del Dpr 156/1973, avvenuta grazie a un’altra disposizione legislativa, l’articolo 218 del Dlgs 259/2003, il Codice delle comunicazioni elettroniche.

In effetti, la richiamata disposizione, al comma 1, lettera s), ha previsto, tra l’altro, l’abrogazione dell’articolo 318 del Dpr 156/1973 (Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) che disciplinava la “licenza di esercizio”, scatenando una serie di pronunce giurisprudenziali di vario orientamento. In particolare, alcune Ctr hanno ritenuto non più dovuta la tassa sulle concessioni governative per l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio pubblico terrestre di telecomunicazione, in quanto ora l’articolo 21 della tariffa allegata al Dpr 641/1972 (“Disciplina delle tasse sulle concessioni governative”) risulterebbe una norma svuotata di contenuto.

In sostanza, sembrerebbe che sia venuto meno il presupposto oggettivo per l’applicazione della tassa sulle concessioni governative, presupposto descritto nell’articolo 21 della tariffa, sopra richiamato, dato dalla “licenza o documento sostitutivo per l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione (art. 318 del DPR 29 marzo 1973, n. 156, e art. 3 del D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202): per ogni mese di utenza…”.

Proseguendo nelle argomentazioni, l’Agenzia ha osservato che, con il Dm 33/1990, relativo al “Regolamento concernente il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione”, il ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni ha dettato le norme regolamentari del servizio radiomobile pubblico terrestre di conversazione. Dunque, in base al Dm, per usufruire del servizio di comunicazione, è necessario fare richiesta di abbonamento e gli operatori telefonici autorizzati rilasciano all’utente il documento attestante la sua condizione di abbonato che, secondo il disposto dell’articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale, “… sostituisce a tutti gli effetti la licenza di stazione radio…”.

Ma il presupposto impositivo della tassa sulle concessioni governative non si rinviene in un regolamento, quale il Dm 33/1990, peraltro tuttora in vigore, che non istituisce un tributo ma stabilisce solo la corrispondenza della licenza di stazione radio con l’abbonamento rilasciato all’utente del servizio di telefonia mobile. Considerato, quindi, che l’abbonamento telefonico nel rapporto gestore/utente tiene luogo della licenza di cui al citato articolo 318 del Dpr 156/1973, si può affermare che l’abrogazione di tale articolo non interferisce sul presupposto impositivo costituito dal contratto di abbonamento.
Pertanto, il rilascio del contratto di abbonamento, di cui all’articolo 3 del Dm 33/1990, legittima pienamente la pretesa tributaria ai sensi dell’articolo 21 della tariffa annessa al Dpr 641/1972.

L’Agenzia, inoltre, fa notare che l’attuale vigenza dell’articolo 21 trova ulteriore conferma nella circostanza che il legislatore, successivamente all’entrata in vigore del Codice delle comunicazioni elettroniche, con la legge 244/2007, ha modificato la nota posta in calce al predetto articolo, estendendo ai non udenti l’esenzione ivi prevista.
Appare, infatti, difficile ipotizzare che lo stesso legislatore abbia introdotto, nel 2007, un’ipotesi esentativa nell’ambito applicativo di una norma non più in vigore dal 2003.

Ai fini dell’affermazione della vigenza della tassa sulle concessioni governative per l’impiego di apparecchiature di telefonia, l’Agenzia richiama pure l’articolo 219 del Codice delle comunicazioni elettroniche, nel quale è stabilito che “dall’attuazione del codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato”. Risulta evidente, infatti, che tale condizione non sarebbe realizzata se si escludesse l’applicazione della tassa sulle concessioni governative sul rilascio delle suddette licenze o abbonamenti.

A corroborare la propria tesi, l’Agenzia, con la risoluzione odierna, rileva che l’abrogazione dell’articolo 318 è da considerarsi puramente formale della fonte normativa, poiché la materia disciplinata nell’articolo 318 è ora trasfusa nell’articolo 160 del Codice delle comunicazioni elettroniche e tale tecnica legislativa è abbastanza frequente allorquando il legislatore opera riforme di interi settori o materie.

E’ proprio sulla base di tali considerazioni che l’Agenzia delle Entrate, supportata dalle norme vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative, ha ritenuto che le stesse siano dovute nelle ipotesi in cui venga rilasciato all’utente il documento attestante la sua condizione di abbonato, posto che il presupposto oggettivo del tributo è la creazione del titolo giuridico in base al quale l’utente può utilizzare il sistema. Pertanto, l’applicazione della tassa è correlata alla sussistenza di un documento che provi l’esistenza di un rapporto contrattuale tra il gestore e l’utente: il documento attestante la sua condizione di abbonato.

Infine, per quanto riguarda la supposta esclusione dal pagamento della tassa per tutte le amministrazioni pubbliche, viene ricordato che l’Agenzia ha avuto modo di chiarire più volte, con documenti di prassi, che la qualificazione di amministrazione pubblica non è sufficiente.
Ad esempio, con la risoluzione 55/2005, è stato precisato che “…lo Stato in quanto titolare di ogni diritto o facoltà non ha bisogno di rimuovere limiti per il libero esercizio degli stessi, mentre gli altri soggetti per l'esercizio di determinate attività necessitano di apposite autorizzazioni (licenze). Questo principio di carattere generale - applicabile alle sole amministrazioni statali - comporta che lo Stato, anche per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile, non necessita di alcuna licenza (o documento sostitutivo)…. Dal regime di favore sopra delineato restano, invece, escluse tutte le amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, vale a dire quelle non riconducibili allo Stato titolare di ogni diritto e facoltà”.


Fonte: Agenzia Entrate

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