Vorrei sapere se il rimborso delle spese anticipate per conto dei clienti e successivamente fatturate agli stessi deve essere assoggettato a Iva.

Ai fini Iva, sono escluse dalla base imponibile le spese anticipate in nome e per conto del cliente se provate da documentazione intestata al committente, nonché quelle costituite da diritti corrisposti agli uffici e risultanti da apposita specifica di liquidazione effettuata nel modulo intestato al cliente committente del servizio e a quest’ultimo rimesso a giustificazione della richiesta di rimborso.
Infatti, l’articolo 15, punto 3, del Dpr 633/1972, prevede che non concorrono a formare la base imponibile le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate.
Viceversa, le altre somme che non rivestono tale carattere o per le quali non è possibile esibire la relativa documentazione concorrono a formare la base imponibile e, quindi, devono essere regolarmente assoggettate al tributo, alla stessa stregua del compenso percepito per la prestazione resa.


Fonte: Agenzia Entrate

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