Domanda
Si chiede quali sanzioni sono previste nel caso di mancata erogazione della formazione nel contratto di apprendistato professionalizzante.

Risposta
Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 27/2008 del 10 novembre ha chiarito che il datore di lavoro non perde le agevolazioni contributive per l'apprendista se la Regione non offre una sufficiente offerta formativa. Al contrario, nel caso in cui lo stesso datore di lavoro abbia scelto di erogare la formazione a livello aziendale, avvalendosi del "canale parallelo" di cui al comma 5 ter dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 276/2003, in caso di mancata erogazione della formazione, sarà tenuto a versare la differenza tra la contribuzione agevolata e quella relativa all'inquadramento finale del contratto di apprendistato, con una maggiorazione del 100 per cento. Tale maggiorazione così stabilita esclude l'applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione. L'articolo 7 del nuovo Testo Unico sull'Apprendistato (Decreto Legislativo 15 settembre 2011, n. 167 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2011), prevede, inoltre che, qualora sul contratto di apprendistato in corso di esecuzione emerga un inadempimento nella erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo del Ministero del lavoro adotterà un provvedimento di disposizione, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 124/2004 "assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere". La totale assenza della formazione può portare, infine, alla conversione del contratto.


Fonte: IPSOA

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