Le agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa possono essere applicate anche all’acquisto delle pertinenze, anche se non attigue all’abitazione e acquistate con atto separato?

Le agevolazioni per la prima casa spettano per l’acquisto delle sue pertinenze, anche se questo venga effettuato con atto separato, ma solo per una pertinenza per ciascuna delle seguenti categorie catastali: C/2 (cantina o soffitta), C/6 (garage o posto auto), C/7 (tettoia chiusa o aperta).
Le unità immobiliari classificate (o classificabili) nelle citate categorie catastali possono anche trovarsi in prossimità dell’abitazione principale (comunque non in un punto distante o addirittura in un altro comune) ma, di fatto, devono essere destinate in modo durevole a servizio della casa di abitazione.


Fonte: Agenzia Entrate

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