Domanda
Il comma 2 dell'art. 2357 c.c. dispone che "L'acquisto deve essere autorizzato dalla assemblea, la quale ... ed il corrispettivo massimo". Perchè il legislatore ha utilizzato il termine autorizzazione anzichè deliberazione? Pur nel silenzio legislativo, l'autorizzazione dovrebbe essere presa nel rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi specifici dell'assemblea chiamata a deliberare in sede ordinaria?

Risposta
L'acquisto di azioni proprie non può essere considerato un normale atto di gestione per le particolari implicazioni che ha tale operazione. L'acquisto di azioni proprie, infatti, può essere un'insidia per la garanzia patrimoniale dei terzi, se non celare, talvolta, operazioni indebite di restituzione di quote di capitale a favore di taluni soci. Per questi fondamentali motivi il legislatore ha voluto porre limiti quantitativi e temporali nonché sottoporre l'operazione alla procedura autorizzativa dell'assemblea.

Se da un lato può verificarsi che nel normale corso della gestione l'organo amministrativo si trovi di fronte all'opportunità di acquisire azioni della stessa società (si pensi al caso in cui un soggetto propone in pagamento del proprio debito la dazione di azioni della società creditrice), dall'altro si deve considerare predominante l'interesse degli stessi soci a che tale acquisizione avvenga a valori adeguati.

In questa ottica, la questione terminologica non sottintende alcuna sottrazione di competenza all'organo amministrativo. Occorre ricordare poi che l'operato degli amministratori deve sempre essere posto al vaglio dell'assemblea dei soci nei cui interessi la società è amministrata. Da ultimo, poi, è bene precisare che l'operato degli amministratori nella gestione, anche ordinaria, non è illimitata e che soprattutto in fase di attribuzione dei poteri da parte dell'assemblea vengono stabiliti taluni limiti alle loro decisioni.

Nel caso dell'acquisto di azioni proprie, in virtù delle implicazioni prima descritte e al fine di evitare che con l'atto costitutivo si lasciasse agli amministratori piena libertà di operare sulle quote di capitale, il legislatore ha voluto preventivamente stabilire le modalità di attuazione dell'acquisto stabilendo, appunto, la preventiva autorizzazione assembleare in mancanza della quale le azioni acquistate devono essere cedute o procedere altrimenti alla riduzione del capitale e all'annullamento delle stesse.

L'autorizzazione deve essere concessa con deliberazione dell'assemblea ordinaria con applicazione dei quorum costitutivi e deliberativi per essa previsti.


Fonte: IPSOA

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