La conciliazione giudiziale si perfeziona con il pagamento della somma dovuta ovvero, in caso di rateizzazione, con il versamento della prima rata. Nel caso in cui il contribuente non provveda a pagare entro venti giorni dalla conclusione dell’accordo gli importi predetti la conciliazione è priva di efficacia. La conciliazione giudiziale ha carattere novativo delle precedenti opposte posizioni soggettive e comporta l’estinzione della pretesa fiscale originaria, unilaterale e contestata dal contribuente, e la sua sostituzione con una certa e concordata. Tuttavia, tale effetto estintivo per novazione può logicamente verificarsi esclusivamente nel caso in cui la fattispecie conciliativa si sia perfezionata, secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 546 del 1992, articolo 48. E’ di chiara evidenza, infatti, che solo in tale ipotesi il verbale di conciliazione, data l’acquisita incontrovertibilità di quanto in esso consacrato, potrebbe costituire titolo per la riscossione, ai sensi della norma summenzionata (cfr. Cass. 14300/09).


Fonte: Agenzia Entrate

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