La concessione in comodato a terzi dell’abitazione ereditata determina la perdita del diritto in capo all’erede di fruire della detrazione del 36% per le spese di ristrutturazione sostenute dalla madre estinta?

L’erede che concede in comodato gratuito a un terzo l’immobile ristrutturato dal de cuius non potrà più continuare a beneficiare della detrazione del 36%, poiché attraverso il comodato la disponibilità del bene passa al comodatario. Con il contratto di comodato di un bene mobile o immobile, ai sensi dell’articolo 1803 e ss. del codice civile, la disponibilità del bene è, infatti, attribuita al comodatario, che lo detiene affinché se ne serva per un tempo e un uso determinato con l’obbligo di restituirlo.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24/2004 aveva chiarito che in caso di decesso del soggetto beneficiario, la fruizione dell’agevolazione si trasmette all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene cioè l’immediata disponibilità dell’immobile, potendo disporre di esso liberamente e a proprio piacimento quando lo desideri, a prescindere dalla circostanza che abbia adibito l’immobile ad abitazione principale.
Tale orientamento è stato ribadito anche con la circolare n. 20/2011, nella quale l’Agenzia delle Entrate ha affermato che l’erede, concedendo in comodato l’immobile, non può più disporne in modo diretto e immediato e, pertanto, non potrà continuare a beneficiare della detrazione per le spese di ristrutturazione sostenute dal de cuius.


Fonte: Agenzia Entrate

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