Domanda
In considerazione del fatto che alla societa' a responsabilità limitata e' vietata qualsiasi operazione sulle proprie partecipazioni, a differenza di quanto invece previsto in materia di societa' per azioni, sarebbe legittima una eventuale operazione di acquisto di proprie partecipazioni da parte della societa' a titolo gratuito, sia per atti inter vivos che mortis causa, a condizione che le relative partecipazioni siano interamente liberate? In caso affermativo, infatti, non vi sarebbe alcun annacquamento del capitale sociale ne' alcun pregiudizio per i creditori sociali. Come conseguenza, in caso di ammissibilità di una tale operazione, si accrescerebbero di riflesso pro quota le partecipazioni degli altri soci, similmente a quanto previsto in materia di societa' di persone in cui in cui l'accrescimento della quota del socio "recedente" e' la regola?

Risposta
L'art. 2474 del codice civile riproduce la lettera del precedente art. 2483 dello stesso codice e sancisce il divieto, per la società a responsabilità limitata, di acquistare proprie partecipazioni, di riceverle in pegno, nonché di prestare garanzie o accordare prestiti per l'acquisto o la sottoscrizione delle stesse.
Diversa è la disciplina dettata per le società per azioni dall'art. 2357 del codice civile in materia di acquisto di proprie azioni. Tale disposizione, infatti, seppur entro i limiti da essa indicati, ammette l'operazione. Conforme al dettato dell'art. 2474 del codice civile, è, invece, la lettera dell'art. 2358 dello stesso codice, che sancisce il divieto di accordare prestiti e fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni da parte della S.p.a., oltre ad escludere la possibilità di accettare azioni proprie in garanzia.
La ratio alla quale tale disposizione è ispirata viene comunemente individuata nell'esigenza di evitare che l'acquisto di quote da parte della società possa in realtà dissimulare ipotesi di recesso poste in essere al di fuori dei casi previsti dalla legge.
Secondo tale impostazione, infatti, l'acquisto di quote da parte della società determinerebbe l'estinzione del rapporto sociale relativamente alle quote acquistate ed il prezzo pagato per l'acquisto equivarrebbe a un rimborso di capitale.
In altri termini, il divieto di operazioni sulle proprie quote tende a garantire la conservazione del capitale sociale e, di riflesso, a preservare le ragioni dei creditori sociali.
Ne deriva, di conseguenza, che a fronte all'esigenza di tutela di interessi superiori, l'autonomia negoziale alla quale è improntata gran parte della disciplina della società a responsabilità limitata viene dunque circoscritta attraverso l'adozione di norme di tipo imperativo (quale il divieto posto dall'art. 2474 del codice civile).
L'eventuale acquisto di proprie partecipazioni si risolverebbe in una liquidazione anticipata del capitale sottoscritto dal socio alienante, senza peraltro che ad essa consegua alcuna delibera di corrispondente riduzione del capitale sociale. Ne deriva, di conseguenza, che nel caso di acquisto di proprie quote, il trasferimento si deve ritenere nullo e sopravvive il rapporto sociale tra il socio alienante e la società, con l'obbligo delle reciproche restituzioni.
Da quanto accennato, si ritiene che la tesi prospettata in quesito, proprio per la tipologia della quota delle società a responsabilità limitata, non può rendersi applicabile.


Fonte: IPSOA

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