L’assunzione in qualità di agente dimostrativo di prodotti in via sperimentale per un periodo limitato (3 mesi), con riserva di gradimento per una successivo rapporto stabile di collaborazione comporta, l’assoggettamento a Iva delle prestazioni rese?

Le prestazioni rese dagli agenti dimostrativi di prodotti sono soggette a Iva anche se il lavoratore è “in prova” o assunto per un periodo di tempo limitato. L’articolo 4 del Dpr 633/1972 stabilisce, infatti, che per esercizio di imprese si intende l’esercizio per professione abituale, anche se non esclusiva, una delle attività economiche indicate negli articoli 2135 e 2195 del codice civile anche se non organizzate in forma di impresa.
Relativamente ai requisiti di professionalità e abitualità, l’Amministrazione finanziaria, nella risoluzione n. 460687 del 14 luglio 1987, ha precisato che essi prescindono da termini temporali e dalla qualificazione del rapporto di prova instaurato, potendo tali presupposti venire a esistenza anche anteriormente allo spirare del periodo concordato con il lavoratore. Professionalità e abitualità, in altre parole, sussistono ogni qualvolta un soggetto ponga in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al conseguimento di uno scopo. I presupposti enunciati non si realizzano e l’attività non è soggetta a Iva, solo quando un soggetto pone in essere atti economici in via meramente occasionale, ossia in modo accidentale o sporadico.

Fonte: Agenzia Entrate

0 commenti:

 
Top