A fini della tassazione della plusvalenza da cessione di azienda, l’amministrazione finanziaria può accertare in via induttiva il maggior reddito da plusvalenza avendo come riferimento il valore di mercato, utilizzabile in sede di applicazione dell’imposta di registro; è onere probatorio del contribuente (anche con ricorso ad elementi indiziari) superare la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato con il valore di mercato accertato in sede di applicazione dell'imposta di registro (Cassazione nn. 4914 del 1986, 2101 del 1990, 14448 del 2000, 14581 del 2001, 21055 del 2005, 12899 del 2007).

Ordinanza n. 22869 del 3 novembre 2011 (udienza del 22 settembre 2011)
Corte di cassazione, sezione tributaria - Pres. Merone, Rel. Sambito
Imposte dirette – Plusvalenze da cessione d’azienda – Valore di mercato – Prezzo inferiore – Onere della prova a carico del contribuente

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