Con la Circolare n. 7 del 18.11.2011 dell’Agenzia del Territorio, sono state definite le modalità di aggiornamento delle banche dati catastali, in seguito all’attribuzione della rendita presunta ai fabbricati non dichiarati al Catasto (c.d. “immobili fantasma”). Sono state definite, inoltre, le modalità di trattazione degli atti e la loro notifica ai proprietari degli immobili. Si ricorda che, per la regolarizzazione degli immobili fantasma c’era tempo fino al 30.04.2011. In assenza di tale adempimento, l’Agenzia del Territorio iscrive transitoriamente una rendita presunta, sulla base della quale dovranno essere assolti gli obblighi fiscali.


Fonte: Il Sole 24 Ore

0 commenti:

 
Top