Domanda
Sono legittime eventuali operazioni di ricorso a "finanziamenti" (i.e. contratti di mutuo) presso soggetti terzi (persone fisiche/giuridiche) diversi dagli intermediari finanziari, sia da parte delle società di persone che da parte delle società di capitale? Nulla apparentemente osterebbe in quanto nel nostro ordinamento giuridico non sarebbe rinvenibile alcuna norma che vieti operazioni di tale genere. (i.e. contratti di mutuo). In caso affermativo (i.e. ammissibilità di tali operazioni, sarebbe eventualmente necessaria anche una apposita delibera da parte delle società (rectius: i soci), per la sottoscrizione dei contratti di mutuo, oppure trattandosi di mero atto di gestione, sarebbe sufficiente il mero placet dei rispettivi organi gestionali a seconda dei criteri che contraddistinguono i diversi modelli societari (società di persone/capitale)?

Risposta
Il mutuo è un contratto specifico, in quanto definito dall'art. 1813 c.c., che dispone: "il mutuo è il contratto col quale una parte (mutuante) consegna all'altra (mutuatario) una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità".
Un mutuo è il termine giuridico usato per indicare qualsiasi forma di "prestito", sia esso di piccola entità stipulato con un amico sia nel caso in cui si vada in banca a chiedere del denaro per acquistare un immobile.
Tale descrizione, quindi, include qualsiasi tipo di debito, ma solitamente l'oggetto del contratto è il denaro.
E', dunque, intuibile come il mutuo sia il principale contratto di prestito utilizzato ai nostri giorni, poiché permette di trasferire soldi da un soggetto ad un altro, al fine di consentire alla persona che chiede il prestito (mutuatario) di godere dei benefici del poter acquistare ciò di cui ha bisogno.
Nonostante il mutuatario diventi proprietario del denaro che gli è stato dato in prestito, il mutuo è a titolo oneroso.
Infatti, dopo essere entrato in possesso di una certa somma di denaro per un certo periodo di tempo, il richiedente dovrà far fronte al pagamento delle rate di restituzione, alle quali verrà associato un costo: gli interessi, che saranno proporzionati alla consistenza del mutuo ed alla sua durata.
In genere un contratto di mutuo viene "confezionato" da banche, istituti di credito o società finanziarie o anche da soggetti che operano finanziariamente (purché non usurai), ed è definito da diverse clausole, spesso di non semplice comprensione, ma importanti per definire al meglio le relazioni tra le parti, come:
- la durata del contratto;
- le modalità di erogazione e di restituzione del denaro;
- il tasso d'interesse applicato;
- gli obblighi dei soggetti;
- le garanzie;
e simili.
Chiaramente, tutti questi elementi possono essere a loro volta definiti e differenziati con piccole sfumature.
Durante la stipulazione del contratto tra le due parti è presente un terzo soggetto di fondamentale importanza: il notaio.
Il compito del notaio è quello di garantire un equilibrio contrattuale, rendendo più chiari i diritti ed i doveri dei soggetti coinvolti, indicando le soluzioni migliori per i contraenti ed eliminando eventuali clausole troppo complicate o sproporzionatamente a favore di una delle due parti. Solitamente, il notaio viene scelto dalla persona che contrae il debito perché l'importo della parcella che il professionista esibirà sarà a suo carico, da qui la libertà di scelta valutando le differenze di costo del servizio notarile.
In pratica, una società può, in prima approssimazione, rivolgersi a chiunque per ottenere "finanziamenti" e/o "mutui", purché nel rispetto delle norme vigenti (fiscali comprese).
Di regola è consigliabile l'assunzione di una specifica delibera, anche se l'operatività, giustificata da specifiche necessità di investimento, può risultare già attiva dall'atto costitutivo o dai patti sociali, nonché dalle deleghe conferite all'organo amministrativo.


Fonte: IPSOA

0 commenti:

 
Top