Acconto Irpef più leggero di 17 punti percentuali per i contribuenti che devono effettuare il versamento entro mercoledì 30 novembre. La previsione di uno “sconto” sull’acconto dovuto per i periodi d’imposta 2011 e 2012 è contenuta nella manovra estiva del 2010 (articolo 55 del Dl 78/2010), che aveva rinviato a un successivo decreto del presidente del Consiglio dei ministri l’individuazione dell’entità della riduzione.

Il Dpcm, firmato il 21 novembre e in corso di pubblicazione (come preannunciato da un comunicato stampa del dipartimento delle Finanze), fa calare l’acconto per il 2011 dal 99 all’82%, prevedendo il “recupero” della differenza in sede di versamento del saldo da effettuare a giugno 2012. Ne consegue una temporanea maggiore disponibilità economica ai contribuenti.
Vengono poi fornite indicazioni ai contribuenti e ai sostituti d’imposta su come operare nel caso in cui il versamento dell’acconto sia già stato effettuato applicando la percentuale del 99%.

Se l’acconto è già stato versato
Coloro che hanno già pagato l’acconto nella misura ordinaria del 99% potranno fruire di un credito d’imposta pari a quanto versato in più, da utilizzare in compensazione con il modello F24.

Sostituti d’imposta all’opera
Per i contribuenti che si sono avvalsi dell’assistenza fiscale, saranno i sostituti d’imposta ad applicare la nuova percentuale dell’82 per cento.
Se il pagamento dello stipendio o rateo di pensione di novembre è stato erogato senza tener conto della riduzione, la differenza sarà restituita nel mese di dicembre o, se ciò non sarà possibile, con gli emolumenti del mese di gennaio 2012.

Acconto Irpef: quando è dovuto
Per stabilire se è dovuto o meno l’acconto per il 2011 occorre verificare l’importo risultante al rigo RN33 “differenza” del modello Unico Persone fisiche 2011.
Se l’ammontare non supera i 51,65 euro, l’acconto non è dovuto.
In caso contrario, se l’acconto dovuto è inferiore a 257,52 euro, il versamento va effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre. Per importi pari o superiori, sono invece previste due rate: la prima, pari al 40% dell’ammontare complessivo, con scadenza ordinariamente fissata al 16 giugno ovvero al 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40% (quest’anno slittata al 6 luglio ovvero al 5 agosto); la seconda (il restante 60%), con termine entro il 30 novembre.


Fonte: Agenzia Entrate

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