L’esistenza di una stabile organizzazione di una società con sede all’estero può desumersi da elementi di fatto tali da far ritenere che i soggetti operanti nel territorio italiano agiscano nell’interesse del soggetto estero (es. stipulazione di contratti, rapporti con la clientela eccetera). Al riguardo, l’accertamento dei requisiti del centro di attività stabile, o stabile organizzazione, ivi compresi quello di dipendenza e quello di partecipazione alla conclusione di contratti - o alle sole trattative - in nome della società estera (anche al di fuori di un potere di rappresentanza in senso proprio), deve essere condotto non solo sul piano formale, ma anche - e soprattutto - su quello sostanziale. Tale concetto di stabile organizzazione non è incompatibile con la personalità giuridica di cui la stessa sia eventualmente fornita, poiché l'autonoma soggettività giuridica non assume rilievo quanto alla imputazione dei rapporti fiscali (6799/2004); va escluso che la struttura organizzativa debba essere di per sé produttiva di reddito, ovvero dotata di autonomia gestionale o contabile (7682/2002).

Sentenza n. 20597 del 7 ottobre 2011 (ud. del 15 giugno 2011)
Corte di cassazione, sezione tributaria – Pres. D’Alonzo, Rel. Bernardi
Accertamento – Stabile organizzazione di società estera – Individuazione – Criteri – Domicilio fiscale – Luogo di svolgimento dell’attività prevalente

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