A partire dal settembre del 2010, le compravendite di valuta estera sul Forex, regolate per differenza, sono inquadrate dal Testo unico della finanza (Tuf, Dlgs 58/1998) fra i contratti finanziari differenziali. Di conseguenza, i relativi redditi vanno ricompresi fra quelli indicati alla lettera c-quater dell’articolo 67, primo comma, del Tuir. L’indicazione arriva con la risoluzione n. 102/E del 25 ottobre.

L’Agenzia delle Entrate adegua, così, la sua interpretazione sul tema – precedentemente contenuta nella risoluzione n. 67/E del 6 luglio 2010 – alla luce dell’intervento normativo attuato sul Tuf, per effetto del quale i “…contratti di acquisto e di vendita di valuta, estranei a transazioni commerciali e regolati per differenza, anche mediante operazioni di rinnovo automatico (cd. roll-over)” sono finiti, Tuir alla mano, fra i derivati.

Per le persone fisiche che non agiscono nell’esercizio d’impresa, quindi, anche i rolling spot escono, dal 19 settembre 2010 (data di entrata in vigore della modifica al Testo unico della finanza), dalla lettera c-quinquies, primo comma, dell’articolo 67, avente imperio – fra l’altro – su plusvalenze e altri proventi derivanti da differenziali positivi di contratti aleatori.

Il passaggio - sempre all’interno della categoria dei redditi diversi - da una lettera all’altra ha come conseguenza la possibilità, per il contribuente, di determinare la base imponibile (assoggettata poi a imposta sostitutiva) scomputando le “minusvalenze”. Mentre, infatti, i proventi inquadrati dalla lettera c-quinquies “sono costituiti dalla differenza positiva…”, i redditi della lettera c-quater sono pari alla somma algebrica dei differenziali positivi o negativi - nonché degli altri oneri o proventi, percepiti o sostenuti, in relazione a ciascuno dei rapporti.


Fonte: Agenzia Entrate

0 commenti:

 
Top