Lunedì 31 ottobre scadono i termini per la presentazione dell'ultima richiesta di rimborso/compensazione dell'Iva infrannuale 2011.
Il secondo comma dell'articolo 38-bis del Dpr 633/1972 prevede che la domanda possa essere effettuata in presenza dei seguenti presupposti di cui all'articolo 30, comma 3, dello stesso Dpr:
- lettera a) aliquota media
- lettera b) operazioni non imponibili
- lettera c) acquisto beni ammortizzabili
- lettera e) presenza delle condizioni previste dal terzo comma dell'articolo 17 (rappresentanti fiscali ovvero operatori non residenti identificati direttamente ex articolo 35-ter Dpr 633/1972).
Si tratta, in sostanza, di presupposti collegati ad attività fisiologicamente a credito, salvo l'ipotesi di cui alla lettera c), per la quale, infatti, operano due limitazioni rispetto al rimborso annuale:
gli acquisti e le importazioni effettuate nel periodo di riferimento devono essere superiori a due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e importazioni di beni e servizi imponibili ai fini Iva (articolo 52 legge 342/2000)
l'ipotesi di rimborso non è applicabile per gli acquisti di beni e servizi relativi a studi e ricerche (circolare 207/2000 - punto 2.1.12).
Inoltre, in presenza di tale presupposto, non è possibile utilizzare i benefici previsti per i contribuenti virtuosi (esonero dalla presentazione della garanzia in presenza di precisi requisiti dettati dal settimo comma dell'articolo 38-bis).
Il modello, approvato con provvedimento del 19 marzo 2009, è disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate o sul sito del ministero dell'Economia e delle Finanze.
In corrispondenza della prossima scadenza, gli interessati devono però confrontarsi con l'applicazione della nuova aliquota Iva ordinaria al 21% (articolo 2, comma 2-bis, del Dl 138/2011). La novità pone alcune problematiche circa la compilazione del modello, che sarà adeguato a decorrere dal primo trimestre del 2012. Questioni già sollevate da alcuni operatori che intendono chiedere a rimborso ovvero utilizzare in compensazione il credito Iva realizzato nel periodo luglio/settembre 2011, in relazione alle quali l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
l'istanza deve essere presentata utilizzando il modello Iva TR approvato con il provvedimento del 19 marzo 2009, anche in considerazione del fatto che le operazioni attive e passive realizzate con la nuova aliquota riguardano un periodo di tempo molto limitato: dal 17 al 30 settembre 2011
l'imponibile e l'imposta delle operazioni con aliquota al 21% va indicata nei righi corrispondenti all'aliquota del 20
la differenza d'Iva dell'1% (per le operazioni effettuate fra il 17 e il 30 settembre) sarà indicata nei righi previsti per l'esposizione delle variazioni e degli arrotondamenti d'imposta.

Pertanto, il contribuente dovrà ricomprendere le operazioni attive con la nuova aliquota nel rigo TA11, riportando l'ulteriore 1% nel rigo TA14, campo 1 e campo 2. Stesso discorso per le operazioni passive al 21%: tutte nel rigo TB11 e l'1% di differenza indicato nel rigo TB13, campo 1 e campo 2.
Ulteriori informazioni sui corretti comportamenti da tenere riguardo all'applicazione della nuova aliquota sono stati comunicati con la circolare 45/E del 12 ottobre.
Innanzitutto, viene chiarito che è solo l'aliquota ordinaria ad aver subito la modifica dal 20 al 21%, mentre restano immutate le aliquote ridotte al 10 e 4% per i prodotti di cui alle parti II e III della tabella A allegata al Dpr 633/1972.

Ai fini della corretta applicazione della nuova norma, in relazione a quanto oggetto di controllo nella verifica degli adempimenti per la richiesta e liquidazione del rimborso infrannuale, viene inoltre specificato che:
il momento di effettuazione dell'operazione permane così come applicato prima della variazione dell'aliquota ordinaria
gli acconti, se pagati entro il 16 settembre scontando l'aliquota del 20%, non devono essere regolarizzati ai fini della nuova aliquota, che verrà applicata solo agli eventuali acconti o al saldo successivi, le cui fatture sono emesse dal 17 settembre 2011. Stessa regola per le fatture anticipate
sulla base di una interpretazione logico-sistematica (ampiamente motivata nella circolare) per le fatture a esigibilità differita, è sufficiente l'emissione della fattura entro il 16 settembre perché la stessa sconti l'aliquota al 20% e non anche la sua registrazione, che si ritiene possa essere effettuata entro i termini di cui all'articolo 23 del Dpr 633/1972.


Fonte: Agenzia Entrate

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