L’importo della borsa di studio bandita da un ente pubblico a beneficio dei figli dei dipendenti costituisce reddito? Il genitore può perdere le detrazioni per il figlio a carico nel caso in cui questi dovesse risultare vincitore?

Le somme corrisposte a titolo di borsa di studio sono esenti dall’Irpef solo se previste da specifiche disposizioni normative. In particolare, sono riconosciute esenti dall’Irpef le borse di studio corrisposte agli studenti universitari dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano nonché dalle Università e dagli istituti di istruzione universitaria, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero.
L’importo della borsa di studio non esente dall’Irpef costituisce reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente. Infatti, l’articolo 50 , comma 1, lettera c, del Tuir, dispone che sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante.
Se lo studente beneficiario della somma non supera il reddito complessivo annuo di 2.840,51 euro, può continuare a essere considerato fiscalmente a carico del genitore.


Fonte: Agenzia Entrate

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