Domanda
Una società di capitali ha un leasing su un'autovettura deducibile al 40%. Nel corso del leasing deduce il 40% delle quote capitali con il limite massimo del 40% di euro 18.075,99 pari a 7.230,40. Nel caso di riscatto dell'autovettura, si procederà a iscrivere a cespite il valore di riscatto e ad ammortizzare il valore residuo. Ma fiscalmente qual è il valore deducibile? Nuovamente il 40% di 18.075,99 considerando il bene come "nuovo" oppure il valore residuo che non è stato dedotto attraverso le quote di leasing per un totale fra leasing e quote ammortizzate di euro 7.230,40?

Risposta
La norma di riferimento contenuta nell'articolo 164 del D.P.R. n. 917/86 sul caso indicato dal gentile lettore non è molto esaustiva. Come risaputo ai sensi dell'articolo 102, comma 7, del D.P.R. n. 917/86 per poter dedurre i canoni di leasing aventi ad oggetto autovetture e mezzi di trasporto a deducibilità limitata come nel caso del quesito posto dal gentile lettore, il contratto di locazione finanziaria deve avere una durata non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente all'applicazione delle aliquote di cui al DM 31.12.1998.
Per effetto delle modifiche dell'articolo 164 del D.P.R. n. 164/1986 apportate dal D.L. n. 81/2007 dal periodo di imposta in corso al 27.06.2007 i canoni di leasing di autovetture sono deducibili nella misura del 40% sia per le imprese, sia per i professionisti.
Per quanto attiene, poi, alla determinazione delle quote di ammortamento sul costo di riscatto (e cioè di acquisto del bene), si è del parere che le quote fiscalmente deducibili debbano essere comunque computate nella misura del 40 per cento. Ciò anche se i canoni di locazione finanziaria sono stati già dedotti in misura ridotta, applicandosi la regola della limitata deducibilità con riferimento sia ai canoni di locazione finanziaria che alle quote di ammortamento.


Fonte: IPSOA

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