Slitta al 31 dicembre 2011 il termine per la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva riferita al periodo d'imposta 2010. La proroga riguarda i dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute dai soggetti passivi, di importo non inferiore a 25mila euro. Aggiornate, inoltre, le specifiche tecniche che tengono conto delle indicazioni fornite dalle associazioni di categoria, relative alla migliore qualità dei dati che si può ottenere con una diversa organizzazione delle informazioni richieste. Le novità, nel provvedimento del direttore dell'Agenzia del 19 settembre 2011.

Si ricorda che i pagamenti che superano una certa soglia, sono stati messi sotto la lente di ingrandimento dal provvedimento del 22 dicembre 2010, che ha previsto, in linea con il Dl 78/2010, per tutti i soggetti Iva, l'obbligo di comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, di importo pari o superiore a 3.000 euro, al netto dell'Iva.
Per le operazioni senza obbligo di emissione della fattura (generalmente giustificate da scontrino o ricevuta fiscale), il limite è stato fissato a 3.600 euro, al lordo dell'Iva.

Per garantire un'introduzione graduale dell'adempimento, il provvedimento del 22 dicembre ha previsto, per l'anno d'imposta 2010, l'obbligo di comunicare le sole operazioni per le quali è stata emessa o ricevuta una fattura di importo non inferiore a 25mila euro.
Il nuovo termine, che, con il provvedimento odierno passa dal 31 ottobre 2011 al 31 dicembre 2011 riguarda, dunque, solo le operazioni di importo pari o superiore a 25mila euro, per il periodo d'imposta 2010.

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