Per le società di persone con esercizio “a cavallo”, il risultato di bilancio viene attratto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta (anno solare) in cui l’esercizio si chiude. Stesso discorso per i soci di tali compagini: il reddito da partecipazione, imputato per trasparenza, confluisce nella dichiarazione del periodo d’imposta in cui si chiude l’esercizio sociale. La precisazione è arrivata con la risoluzione n. 92/E del 20 settembre.

Il dubbio alla base del documento di prassi nasce dal fatto che le norme regolanti l’imputazione dei redditi al periodo d’imposta sembrano non contemplare esplicitamente la possibile mancata coincidenza tra periodo d’imposta ed esercizio sociale, con quest’ultimo che può essere liberamente stabilito dallo statuto delle società e che, quindi, può ricadere “a cavallo” fra più anni solari. Una circostanza che mal si concilia con l’articolo 7 del Tuir, in base al quale per tutti i soggetti Irpef, “L’imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma … L'imputazione dei redditi al periodo di imposta è regolata dalle norme relative alla categoria nella quale rientrano”.

In sostanza, dalla citata norma emerge innanzitutto che il lasso di tempo (cosiddetto periodo d’imposta) che occorre prendere a base per la delimitazione temporale dell’obbligazione tributaria è costituito, per persone fisiche e società personali, dall’anno solare, in riferimento al quale assume rilevanza la base imponibile su cui si rende applicabile l'imposta.
Conseguentemente può sorgere il dubbio circa l’eventuale necessità, per le società di persone con esercizio “ a cavallo”, di un bilancio valido ai soli fini fiscali, relativo al periodo 1/1 – 31/12 di ogni anno.

Nella sua interpretazione, l’Agenzia di Entrate ha fatto riferimento all’articolo 83, comma 1, del Tuir (per effetto del rinvio operato dall’articolo 56, comma 1, dello stesso Testo unico), secondo il quale “il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all’esercizio chiuso nel periodo di imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni”.
Di conseguenza, per le società di persone con esercizio non coincidente con l’anno solare, il risultato dell'esercizio viene attratto nel periodo d’imposta (anno solare) in cui tale esercizio si chiude.

In particolare, è precisato nella risoluzione, il reddito di impresa, rilevante anche ai fini Irap e per l’attribuzione del reddito di partecipazione ai soci, sarà quello determinato sulla base del conto dei profitti e delle perdite dell’esercizio chiuso in tale periodo di imposta (ad esempio, esercizio 1/7/2009 – 30/6/2010 da dichiarare nel modello Unico SP/2011, relativo al periodo di imposta 1/1/2010 – 31/12/2010, da presentare entro il 30.09.2011).

Tirando le somme, quindi:
le società di persone con esercizio non coincidente con l’anno solare non devono redigere “ai soli fini fiscali” un bilancio relativo al periodo 1/1 – 31/12 di ciascun anno
l’imputazione in capo ai soci (persone fisiche o, a loro volta, società di persone) dei redditi deve avvenire nei periodi di imposta dei partecipanti in corso alla data di chiusura dell’esercizio della società partecipata, a prescindere dall’effettiva percezione degli utili, secondo la regola generale della trasparenza fissata dall'articolo 5 del Tuir.


Fonte: Agenzia Entrate

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