Desidero chiarimenti sulle modalità di esecuzione dei rimborsi dell’Iva versata in eccedenza.

Le condizioni per richiedere il rimborso dell’Iva versata in eccedenza sono previste dall’articolo 30 del Dpr 633/1972, novellato dall’articolo 1 del decreto legislativo 18/2010. Nei casi previsti dalla norma richiamata, i rimborsi sono eseguiti in conto fiscale, di cui all’articolo 78, commi da 27 a 38, della legge 413/1991 e agli articoli da 18 a 20 e 25 del Regolamento attuativo emanato con decreto 567/1993.

I rimborsi sono eseguiti:
con procedura semplificata, dal Concessionario della riscossione, entro 60 giorni dalla richiesta, per importi fino a 516.456,90 euro
con procedura ordinaria, dall’ufficio competente, entro tre mesi dalla scadenza della presentazione della dichiarazione, per gli importi che eccedono il limite di cui sopra ovvero nel caso di procedure concorsuali.
Nel caso di rimborso richiesto con procedura semplificata, nei 40 giorni successivi alla presentazione della richiesta (dal 1° febbraio 2011 possibile, a partire dai rimborsi annuali relativi all’anno d’imposta 2010, direttamente in sede di presentazione della dichiarazione annuale Iva, compilando il quadro VR), si apre una prima fase istruttoria, in cui l’Amministrazione finanziaria effettua una serie di controlli, volti a verificare la regolarità formale dell’istanza e la validità della garanzia prestata, a seguito dei quali può essere emesso provvedimento di sospensione o di diniego.
Nell’ambito di tale procedura, il Concessionario chiede al contribuente, se dovuta, la prestazione di una garanzia, ove questa non sia stata già prestata all’atto di presentazione della richiesta di rimborso. Se la garanzia non viene prestata entro i 40 giorni successivi dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, la richiesta stessa non ha corso.
Nel caso di rimborso richiesto con procedura ordinaria, l’Amministrazione finanziaria, entro tre mesi dalla scadenza della presentazione della dichiarazione, effettua i controlli sulla regolarità formale dell’istanza prodotta. In questa fase, l’ufficio può richiedere al contribuente eventuale ulteriore documentazione, anche per verificare l’esistenza del credito e la spettanza del rimborso, ovvero l’esistenza di motivi di rigetto o di sospensione dell’istanza.
Nell’ambito di tale procedura, l’Amministrazione finanziaria, nella successiva fase di liquidazione, una volta accertata la spettanza del rimborso, richiede al contribuente la garanzia ai sensi dell’articolo 38-bis del Dpr 633/1972 e provvede alla liquidazione dell’importo spettante mediante disposizione di pagamento oppure mediante ordinativo di pagamento se il richiedente non ha un conto fiscale aperto.
In entrambi i casi, resta salvo il potere dell’Amministrazione finanziaria di verificare, anche successivamente, la sussistenza dei requisiti che legittimano la richiesta del rimborso.


Fonte: Agenzia Entrate

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