Domanda
Conai: in caso di accertamento da parte del Conai per mancata dichiarazione relativa all'importazione di imballaggi pieni, quanti e quali anni possono ancora essere accertati? Qual'è la sanzione per ciascun anno che può essere irrogata? C'è la possibilità di utilizzare il cumulo giuridico?

Risposta
Il presente quesito afferisce alla disciplina degli imballaggi e dei relativi rifiuti che attualmente è contenuta nei dieci articoli (217-226) che compongono il Titolo II del d.lgs. n. 152/06.
Secondo quanto disposto dall'art. 221 del d.lgs. n. 152/06:
- i produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti;
- i produttori e gli utilizzatori adempiono all'obbligo del ritiro dei rifiuti di imballaggi e a tal fine partecipano al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI).
Per quanto qui ci interessa, la categoria a cui dobbiamo fare riferimento è, pertanto, quella degli utilizzatori nella quale rientrano "i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni" [art. 218, comma 1, lettera s), d.lgs. n. 152/06].
Come ribadito anche nel sito del CONAI (http://www.conai.org/), in linea di massima, qualunque tipo di importazione di merci comporta anche l'"importazione di imballaggi pieni", dato che questi ultimi altro non sono che le merci imballate (cioè confezionate in imballaggi primari, secondari e terziari). Quando l'importatore acquista delle merci all'estero allo stesso tempo acquista anche gli imballaggi che le contengono e, di conseguenza, immette tali imballaggi nel territorio nazionale. Sotto tale profilo, questo importatore può essere assimilato a un produttore, poiché "genera" dei materiali destinati a trasformarsi in rifiuti di imballaggio (e ad essere raccolti e riciclati a spese del sistema nazionale).
Più in dettaglio, la definizione di "importatori di imballaggi pieni" comprende due casi diversi:
- l'importatore che acquista merci imballate per uso diretto, trasformando immediatamente gli imballaggi in rifiuti;
- l'importatore che acquista merci imballate per rivenderle, e che quindi non fa uso diretto degli imballaggi, ma li immette al consumo insieme alle merci.
In entrambi i casi, dall'attività di importazione di imballaggi pieni discendono i seguenti obblighi, per singolo materiale, su tutti gli imballaggi che, a seguito delle importazioni, vengono immessi al consumo:
- dichiarazione periodica,
- versamento del Contributo Ambientale CONAI (CAC).
In particolare, per quanto riguarda la dichiarazione periodica, gli importatori devono dichiarare gli imballaggi trattati adoperando il modulo 6.2 che può essere inviato a CONAI con periodicità diverse, a seconda della propria classe di dichiarazione.
CONAI ha predisposto delle procedure di controllo (cfr. art. 11, Regolamento CONAI) sulla corretta applicazione del CAC: se dai controlli emergono delle violazioni, scattano le sanzioni.
In generale, con riferimento all'adesione al CONAI, l'art. 261, comma 1, d.lgs. n. 152/06 prevede che "[...] i produttori e gli utilizzatori che non adempiano [...] sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute a CONAI, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i Contributi pregressi". In questo caso al CONAI dovrà comunque essere corrisposta la quota di adesione e versati gli eventuali Contributi pregressi.
Invero, le principali tipologie di infrazione che costituiscono gravi violazioni sono state individuate dall'art. 13, comma 2 del Regolamento CONAI (disponibile sul sito del CONAI nel testo aggiornato alle modifiche approvate dall'assemblea del 19 aprile 2011):
- omessa applicazione del Contributo Ambientale;
- omessa o insufficiente indicazione del Contributo Ambientale, tale da impedire, nell'ambito dei controlli di cui all'art. 11, l'accertamento della effettiva applicazione;
- omessa o ritardata presentazione della dichiarazione del Contributo Ambientale, di cui all'art. 4, comma 11, oltre 30 giorni dal termine di scadenza;
- infedele dichiarazione del Contributo Ambientale, di cui all'art. 4, comma 11;
- omesso o ritardato versamento del Contributo Ambientale CONAI prelevato ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. c), dello Statuto;
- utilizzo fraudolento delle procedure di esenzione di cui all'art. 4, comma 10.
Pertanto, venendo più da vicino all'oggetto del quesito, si precisa che, per quanto riguarda gli accertamenti effettuati dall'Ufficio controlli del CONAI per mancata dichiarazione relativa all'importazione di imballaggi pieni, gli anni che vengono accertati sono 10 (quindi, nel nostro caso si può "tornare indietro" sino al 2001).
La sanzione pecuniaria prevista è pari al:
- 50% delle somme dovute, nel caso di prima infrazione;
- 150% delle somme dovute, nel caso di ulteriori infrazioni.
Più precisamente, ciò risulta disposto dall'art. 13 comma 3 del Regolamento CONAI (cfr. anche la Guida CONAI 2011), che di seguito si riporta:
"Il Consiglio d'amministrazione - fermo quanto previsto dal comma 1 - dispone, per una o più delle infrazioni previste nel comma 2, l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari al:
- 50% delle somme dovute, nel caso di prima infrazione. Qualora la sanzione sia inferiore a Euro 500 non si procede alla irrogazione della stessa, salvo diversa espressa determinazione del Consiglio d'amministrazione;
- 150% delle somme dovute, nel caso di ulteriori infrazioni.
L'applicazione di tale sanzione comporta altresì, in relazione alla relativa violazione individuata al comma 2 lett. f), la perdita del diritto all'utilizzo della procedura semplificata per un periodo di tre anni."
Non si ritiene applicabile alla fattispecie descritta l'istituto del cumulo giuridico (laddove, piuttosto, si reputa trattarsi di violazioni poste in essere in momenti diversi e pertanto non riconducibili ad un'unica condotta), ma si segnala la previsione dell'istituto dell'autodenuncia, al quale si può ricorrere, però, solo prima dell'avvio dei controlli e dell'eventuale accertamento della violazione degli obblighi.
Ai sensi dell'art. 13, comma 8 del Regolamento CONAI, il Consorziato che desideri regolarizzare la propria posizione rispetto ad infrazioni commesse nell'applicazione della normativa CONAI, può avvalersi di una procedura cosiddetta di "autodenuncia", a patto che informi spontaneamente CONAI della propria posizione prima dell'avvio dei controlli di cui all'art. 11 del Regolamento. Infatti, ferma restando l'applicazione degli interessi di mora dovuti (ex art. 12, Regolamento CONAI), nessuna sanzione si applica nei confronti di coloro che, prima dell'avvio dei controlli di cui all'art. 11 del Regolamento, autodenuncino l'infrazione commessa, liquidando (calcolando) e dichiarando il Contributo Ambientale dovuto con le modalità di rito, entro 30 giorni dalla presentazione, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, della stessa autodenuncia.
In ogni caso, si consiglia di mettersi al più presto in contatto con gli uffici del CONAI.


Fonte: IPSOA

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